Il creditore del Condominio può pignorare le quote dovute periodicamente dai condòmini.

                  Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 12715 del 14 maggio 2019

  • LA SENTENZA

Con la sentenza n. 12715 del 14 maggio 2019 in commento la Suprema Corte, nonostante l’inammissibilità del ricorso, affronta la questione, probabilmente per la sua particolare rilevanza nomofilattica: il creditore del condominio, munito di titolo giudiziale (sentenza di condanna alle spese), può pignorare, ‘contro’ il condominio debitore, i crediti vantati da quest’ultimo verso i condòmini terzi.

Merita segnalare il limpido argomentare della Cassazione:

  • il creditore può espropriare beni e crediti del proprio debitore (artt. 2740 e 2910 c.c.);
  • è innegabile l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra condòmino  e Condominio avente ad oggetto il pagamento degli oneri; lo conferma l’art. 63 disp. att. c.p.c. a tenore del quale l’Amministratore può ottenere decreto ingiuntivo contro il condòmino moroso;
  • il creditore può quindi azionare il proprio diritto nei confronti del Condominio pignorando gli oneri che i condòmini versano periodicamente.

 

  • LA VICENDA

La nota questione della qualificazione del Condominio in termini di ente (participio presente del verbo essere – per altri è essente –  quindi qualcosa che esiste, che c’è, che vive), autonomo centro di imputazione di rapporti, diverso e distinto dai soggetti che lo compongono, sembrerebbe trovare risposta positiva. Infatti, con una altrettanto recente pronuncia i giudici di Piazza Cavour hanno puntualizzato che “a seguito della riforma della Legge n. 220/2012 c’è una crescente configurabilità del Condominio come “centro di imputazione di interessi, di diritti e di doveri, cui corrisponde una piena capacità processuale, concorrente a quella dei condòmini” (Cass. SS UU Sentenza n. 10934 del 18/04/2019).

Sicché, il creditore munito di titolo esecutivo contro il Condominio inadempiente potrà senz’altro pignorare le somme dovute dai terzi, ivi compresi i singoli condòmini.

Sul terzo graverà l’onere: a) di inviare la dichiarazione, ex art. 547 c.p.c., specificando di quali somme è debitore nei confronti del Condominio; b) di accantonarle a garanzia del credito senza poter eccepire la parziarietà della propria obbligazione.

Il suddetto principio non è in alcun modo pregiudicato, proprio perché il condòmino riveste la qualità di terzo che paga in luogo del debitore. Infatti, anziché versare le quote al Condominio le corrisponderà al creditore assegnatario, senza subire alcun pregiudizio oltre l’ammontare dei suoi millesimi.

Infatti, il condòmino (terzo) con il pagamento in favore del creditore procedente avrà:

  1. nell’ottica di quest’ultimo soddisfatto la pretesa;
  2. nei rapporti con il proprio creditore Condominio, saldato le rate periodiche.

Da questo punto di vista appare, quindi, evidente che il condòmino (terzo), imputando i pagamenti alle rate, non potrà rivendicare la parziarietà dell’obbligazione, anche nell’ipotesi in cui abbia già versato la propria quota (nel nostro caso, delle spese di lite).

Diverso è il caso in cui il creditore decida di azionare il titolo direttamente nei confronti del condòmino (debitore) pignorando, ad esempio, i suoi crediti verso il datore di lavoro/pensione e/o conti correnti.

In tal caso certamente il singolo potrà far valere la parziarietà della propria obbligazione, pretendendo di essere tenuto solo nei limiti della sua quota di proprietà.

In conclusione la parziarietà dell’obbligazione è un principio che coinvolge unicamente il debitore e non il terzo esecutato.

Certo, si può dedurre che il Condominio è (solo) la ‘somma’ dei singoli proprietari; ma la pronuncia in commento ha indubbiamente il pregio di aver favorito l’azione del creditore che, con una sola esecuzione, potrà legittimamente pignorare le quote condominiali in caso di inadempimento del Condominio debitore per l’intero, anziché instaurare numerose esecuzioni contro i singoli condòmini debitori pro-quota.