Le caratteristiche della polizza assicurativa che le imprese sono obbligate a stipulare, entro il 31 marzo 2025, per la copertura del rischio di danni ai loro beni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) sono quelle già descritte in un precedente contributo:
Osservazioni alla bozza del regolamento.
Si aggiunge che la polizza potrà prevedere un indennizzo per i danni, commisurato alternativamente:
- al valore di ricostruzione a nuovo;
- al costo di rimpiazzo (c.d. valore d’uso);
- al costo di ripristino.
Le differenze tra queste modalità di liquidazione non sono di poco conto. Infatti:
- nel caso della ricostruzione a nuovo, viene rimborsato il costo dei materiali necessari alla ricostruzione del bene danneggiato o distrutto, a condizione che la ricostruzione avvenga effettivamente;
- nel caso del rimpiazzo, l’indennizzo è commisurato al costo di mercato di beni della medesima utilità;
- il valore di ripristino include, oltre ai costi per il ripristino del bene, anche quelli per lo sgombero, la bonifica e il ripristino del terreno al fine di riportarlo alla situazione precedente all’evento assicurato.
Una parte del rischio potrà essere riassicurata dalle Compagnie attraverso SACE S.p.A., società controllata dallo Stato per il sostegno alle imprese, entro il doppio limite del 50% del rischio e di 5 miliardi di euro annui.
Anche le polizze già in essere a copertura del rischio “Incendio e danni ai beni” potranno essere integrate con la copertura dei rischi catastrofali, entro il termine sopra indicato.
Le polizze specifiche volontarie già in essere (c.d. stand alone) dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni a partire dal primo rinnovo utile, in conformità alle norme introdotte dal decreto.
Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.