La legge finanziaria del 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto all’art. 1 comma 101, che le imprese abbiano l’obbligo di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno elaborato eventi-catastrofali-assicurazione-bozza-decreto-8-11che dovrebbe indicare le modalità attuative e operative a cui dovranno riferirsi (entro 90 giorni dalla pubblicazione del DM) le polizze di assicurazione dei rischi catastrofali.

 

L’oggetto del regolamento, per espressa disposizione dell’art.2, riguarda:

  1. le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali;
  2. le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi,
  3. i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici,
  4. l’aggiornamento dei valori,
  5. le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS.

 

Per quanto relativo alle modalità di individuazione del rischio, si richiama quanto stabilito nel decreto ai primi tre articoli.

 

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al registro, escluse quelle agricole (art.1 lettera a).

L’oggetto della copertura assicurativa richiamato all’art. 1 lettera d), i danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati dagli eventi calamitosi naturali:

  • le immobilizzazioni delle imprese sono quelle di cui all’art. 2424 primo comma del Codice civile, ossia (art.1 lettera b):
  • 1)«terreni»,
  • 2) «fabbricati»,
  • 3) «impianti e macchinari»,
  • 4) «attrezzature industriali e commerciali»
  • gli eventi calamitosi naturali sono descritti nel successivo art.3:
  • a) «alluvione, inondazione ed esondazione»,
  • b) «sisma»
  • c) «frana».

Le Esclusioni dalla copertura riguardano i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (art.1.2)

L’Inefficacia della copertura viene prevista per:

  1. a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
  2. b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
  3. c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. (art.1.3).

 

Considerazioni
Il parere del Consiglio di Stato, le eventuali integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie e la pubblicazione del decreto ministeriale sono diventati estremamente urgenti. L’obbligo di assicurazione per le imprese, previsto dalla Legge Finanziaria 2024, era stato fissato per il 31 dicembre 2024.

Tuttavia, la disposizione transitoria presente nel testo prevede un termine di 90 giorni per l’adeguamento delle polizze assicurative ai requisiti indicati: di conseguenza, non sarà possibile rispettare la data prevista per l’assolvimento dell’obbligo da parte delle imprese.

Al di là della scadenza, l’attuazione dell’obbligo assicurativo e il trasferimento del rischio attualmente gravante sulle imprese per i danni derivanti da eventi naturali devono essere realizzati nel minor tempo possibile.

Gli eventi meteorologici avversi, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico del territorio, rendono quanto mai opportuna l’introduzione di una copertura assicurativa obbligatoria.

Solo così si potrà evitare che l’economia delle zone del Paese colpite da tali eventi venga compromessa; inoltre, si potrà garantire che le imprese assicurate ricevano un indennizzo tempestivo e certo, tale da consentire una rapida ripresa delle attività, evitando al contempo di dipendere dai ritardi che spesso caratterizzano gli interventi pubblici di sostegno.