L’art. 4 del D.M 232-2’23 ha dettato il valore minimo dei massimali differenziandoli in tre categorie per le strutture sanitarie e in due categorie per i professionisti sanitari, prevedendo per ciascuna di esse un massimale per sinistro e un massimale aggregato.
L’indicazione dei massimali non può che avvenire in modo prudenziale, dovendo scontare l’incertezza che ancora avvolge l’intera materia del risarcimento del danno alla persona in attesa della definizione di una tabella nazionale dei macrodanni (v. qui per un approfondimento sul tema).
Inoltre, va ricordato che l’art. 13 della legge Gelli prevede che, in caso di risarcimento eccedente i massimali sopraindicati, l’esubero rispetto al massimale debba essere coperta dal fondo di garanzia. Tuttavia il decreto attuativo di tale fondo al momento non è ancora stato attuato, cosicchè tale meccanismo non è al momento operativo.
Per quanto riguarda le strutture, le categorie sono rappresentate da:
- strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, ivi compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;
- strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
- strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
Per quanto, invece, riguarda la responsabilità contrattuale dei professionisti sanitari (cioè le polizze previste dall’art. 10 c. 2 della legge) le due categorie sono:
- esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
- per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
Il decreto ha inoltre previsto un ulteriore massimale per ciascuna delle predette categorie (pari al triplo di quelli sopra indicati) per i sinistri c.d. seriali, cioè quelli derivanti da più richieste risarcitorie derivanti dallo stesso atto, ovvero più errori riconducibili alla medesima causa.
A fronte di una apprezzabile disciplina dei massimali (e del superamento degli stessi), stupisce che non sia stata previsto alcun limite per l’accesso alle analoghe misure le quali possono essere attuate da ciascuna struttura auto-assumendo qualsiasi rischio a prescindere dalla potenziale solvibilità. In altri termini, pare poco coerente prevedere, per le strutture che optino per l’assicurazione, massimali fino a 15 milioni di euro e consentire ad altre strutture, che accedano alle analoghe misure magari con patrimonio netto molto ridotto, di operare in totale auto-ritenzione del rischio con la conseguenza che il paziente danneggiato da queste ultime potrebbe trovarsi di fronte a un soggetto insolvente anche a fronte di sinistri di importo assai inferiore ai massimali di legge e senza il “paracadute” di alcun fondo di garanzia.