Nota a Trib. Roma 25 febbraio 2014, n. 2329

Premessa.

Con sentenza del 25 febbraio 2014 la sezione lavoro del tribunale civile di Roma si è pronunciata in materia di contratto di lavoro a progetto ex art. 61 ss. d. lgs. 276/2003.

Oggetto della pronuncia (rara nel suo genere non essendo contestate né la natura subordinata del rapporto, né la sussistenza del progetto) sono il compenso del collaboratore ai sensi degli art. 62 e 63 d.lgs. 276/2003, l’estinzione del contratto ex art. 67 comma 1 e il recesso ai sensi dell’art. 67 comma 2, secondo la disciplina antecedente all’entrata in vigore della l. 92/2012.

Il ragionamento del giudicante coinvolge questioni ampie e complesse, tra le quali, non ultima, la natura della obbligazione dedotta nel contratto di lavoro a progetto.

Le conclusioni cui giunge il tribunale sono, nel complesso, poco condivisibili.

Il fatto.

Un lavoratore assunto con contratto di lavoro a progetto si vede intimare un recesso con la seguente motivazione: “il progetto […] assegnato è terminato”. Il committente si era però limitato a corrispondere un compenso pro-rata in relazione al tempo lavorato.

Il collaboratore contesta con ricorso ex art. 414 c.p.c. il richiamo all’art. 11 seconda parte del contratto individuale per rivendicare le conseguenze economiche che discendono dall’adempimento dell’obbligazione di risultato dedotta nel contratto a progetto nel caso di “realizzazione”, id est la corresponsione dell’intero compenso pattuito.

Il committente stesso, pur avendo motivato il recesso (impropriamente definito “rescissione”) con la perifrasi “il progetto assegnato è terminato”, una volta costituitosi in giudizio obietta che la causale negoziale di recesso riguardava invero le ipotesi di mancato perseguimento del risultato e di qualità del risultato tale da comprometterne l’utilità (art. 11, seconda parte, del contratto individuale).

In questi casi, salvo il preavviso, le parti acconsentivano a una riduzione del compenso per equità.

Il deciso.

L’art. 67 del d.lgs. 276/2003, nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie, prevedeva che i contratti di lavoro a progetto «si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto» (comma 1) e che «le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale» (comma 2).

Qualora il contratto si fosse “risolto” (rectius estinto) anticipatamente in virtù della realizzazione del progetto, il collaboratore avrebbe avuto comunque diritto all’intero compenso pattuito, come si evince dal combinato disposto dei caratteri del progetto ex art. 61 (indifferenza del tempo alla realizzazione) e della disciplina del recesso ex art. 67 d.lgs. 276/2003.

La prima parte dell’art. 11 del contratto di lavoro, prendendo le mosse dall’art. 67, d.lgs. 276/2003, così disponeva: «fermo restando che il presente contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto eventualmente antecedente alla scadenza prevista, le parti potranno comunque recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o per giustificato motivo, dando in quest’ultimo caso un preavviso di almeno sette giorni; con il solo obbligo per la committente di corrispondere il compenso pattuito».

Seguendo il ragionamento dell’interprete, la conseguenza della corresponsione pro-rata temporis del compenso pattuito deriverebbe non solo dalle ipotesi di giusta causa e giustificato motivo di recesso ma altresì dalla realizzazione del progetto.

Il risultato interpretativo promana dall’ asfittica ermeneusi letterale del disposto negoziale, attento più che alla “volontà contrattuale” alla posizione della punteggiatura .

La conseguenza “logica” di questa criticabile impostazione è l’indifferenza del compenso al risultato conseguito. Questo assunto finisce per contraddire la stessa natura “di risultato” dell’obbligazione in contractu (non escludibile in generale né a causa del carattere continuativo della prestazione né a causa della soddisfazione di un interesse durevole del committente), nonché il senso della scelta selettiva fatta dal legislatore con il d.lgs. 276/2003

L’interpretazione travisa le fattispecie e confonde la conseguenza normale dell’adempimento dell’obbligazione di risultato, l’estinzione ex art. 67 comma 1 d.lgs. 276/2003, con la conseguenza rimediale dell’inadempimento o dell’impossibilità sopravvenuta, il recesso ex art. 67 comma 2.

Fa derivare quindi la corresponsione della sola somma pro rata temporis da una causa estintiva che si lega indissolubilmente al corrispettivo intero dovuto per il risultato conseguito (il progetto, a detta dello stesso committente, “era terminato”).

Ma ciò che è causa di estinzione non può anche essere causa di recesso. Infatti un recesso dal contratto estinto è un atto giuridico inesistente.

Conclusioni.

È forse la ricerca di una coerenza letterale del regolamento negoziale a incrinare la logicità e la congruità del deciso, che coltiva insieme due idee incompatibili: la avvenuta realizzazione del progetto e la liceità del recesso. Si sarebbero evitate interpretazioni anti-sistemiche semplicemente ammettendo l’integrazione di una ipotesi di “giusta causa” o “utilità compromessa”, invece espressamente escluse.
In alternativa il giudice avrebbe potuto ancora più facilmente dimostrare che il recesso era illecito, intimato cioè al di fuori delle causali consentite, con le normali conseguenze risarcitorie (eventualmente ex art. 2227 c.c.).

1 Così il testo della sentenza: «tutte le ipotesi di recesso appena menzionate, infatti, sono separate dalla previsione dell’obbligo di corresponsione del compenso pro-rata dal punto e virgola, senza che venga fatta alcuna esclusione».
2 Cfr. G. Santoro-Passarelli, Dal contratto d’opera al lavoro autonomo economicamente dipendente, attraverso il lavoro a progetto, in Riv. it. dir. lav., 2004, I, 543 ss.. V. parz. contra A. Perulli, Il lavoro a progetto tra problema e sistema, in Lav. dir., 2004, 95.

Infine avrebbe potuto riconoscere il corrispettivo per il conseguimento del risultato. A fronte di una fattispecie concreta aperta a molteplici soluzioni, il giudice ha optato per una interpretazione che sembrerebbe iscriversi fuori dall’area del “giuridicamente possibile”.