Responsabilità civile (extracontrattuale, aliasaquiliana) – Esercizio delle incombenze – Mansioni affidate – Rapporto di «occasionalità necessaria» con l’illecito – Fattispecie in tema di responsabilità di un istituto bancario per il comportamento di un funzionario addetto alla gestione titoli dei clienti.
I fatti
La pronunzia in commento trae origine dalla domanda di Tizio spiegata nei confronti di un Istituto di credito e di un suo dipendente.
Quest’ultimo, sfruttando fraudolentemente il proprio ruolo all’interno dell’Istituto, aveva effettuato delle transazioni finanziarie al di fuori del circuito bancario, arrecando un danno economico al cliente che veniva a conoscenza dell’illecito perpetrato ai propri danni solo dopo il cattivo esito delle predette transazioni.
Nel corso del giudizio l’Istituto di credito aveva chiamato in garanzia la propria assicuratrice onde essere manlevata per i danni cagionati dal proprio dipendente. La vertenza veniva definita transattivamente per ciò che concerne la sola posizione dell’attore.
L’Istituto di credito chiedeva pertanto la prosecuzione del giudizio al fine di ottenere dall’assicuratrice la refusione di quanto corrisposto al danneggiato.
La decisione
Il Giudice nel rigettare la richiesta dell’Istituto di credito evidenzia come in assenza di accertamento della responsabilità civile per i fatti dedotti non sia nemmeno possibile (e utile) esaminare l’operatività ed efficacia del contratto assicurativo, invocato per la restituzione di quanto versato.
Il principio enunciato
Il principio enunciato nella sentenza in parola, poggia su di autorevole precedente della Suprema Corte che, con la sentenza n. 19525/2007, aveva già affrontato e risolto la medesima questio juris ritenendo che“… l’accertamento della concreta responsabilità dell’assicurato … costituisce un fatto costitutivo e quindi un necessario antecedente logico e giuridico dell’azione di garanzia”.
Peraltro il Giudice, nella pronunzia in commento, rileva, opportunamente, che al rigetto della domanda dell’Istituto nei confronti delle assicuratrici si perverrebbe comunque per l’eccepita prescrizione del diritto di garanzia.
L’apporto causale dell’Istituto al dipendente infedele
Dettò ciò è evidente che ai fini dell’estensione della responsabilità civile all’Istituto è necessario indagare l’effettivo apporto causale che l’Istituto, con la propria organizzazione amministrativa, ha inconsapevolmente offerto al proprio dipendente infedele.
L’impossibilità per il terzo di accorgersi delle illecite intenzioni del dipendente, rispetto l’oggetto istituzionale dell’attività dell’organizzazione di cui esso fa parte, ha contribuito a far si che la giurisprudenza elaborasse – ai fini della possibilità di individuare una responsabilità del datore di lavoro – proprio il concetto di “occasionalità necessaria”.
Quale situazione nella quale le finalità illecite siano state agevolate in modo decisivo dal tipo di attività svolto nell’ambito dell’organizzazione lavorativa e, nel contempo, ha spinto il legislatore alla tutela, con disciplina specifica, della raccolta di risparmio e dell’investimento.
La Giurisprudenza in materia
Secondo la migliore giurisprudenza, la responsabilità indiretta del committente per il fatto dannoso commesso dal proprio dipendente, ex art. 2049 c.c., postula l’esistenza, per l’appunto, di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, per il quale le mansioni affidate al dipendente hanno reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno.
Sotto il profilo strettamente civilistico è ben noto che in tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l’art. 1228 c.c. – disposizione con cui è stata estesa all’ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 c.c. – postula, per la sua concreta applicabilità, l’esistenza di un danno causato dal fatto dell’ausiliario, l’esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (cd. rapporto di preposizione), l’esistenza, infine, di una relazione di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra il danno e l’esercizio delle incombenze dell’ausiliario.
Ai fini della declaratoria di responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2049 c.c., quindi è ininfluente che il fatto illecito sia stato commesso nell’ambito delle mansioni lavorative affidate o se vi sia stato un superamento del limite, se vi siano stati dolo o finalità strettamente personali del dipendente, purché il comportamento non si manifesti palesemente estraneo al rapporto di lavoro.
Avv. Rosario Cristarella
[1] La decisione è commentata da Sprovieri, “Responsabilità civile – L’assicurazione della banca non garantisce senza prova della responsabilità del dipendente” in Il Corriere del merito n. 2 – 2010, p. 161.