Il Tribunale di Tivoli affronta l’annosa questione della dequalificazione del lavoratore e del conseguente risarcimento del danno.
Il caso
In breve il ricorrente, un ingegnere civile dipendente del comune, lamentava di aver subito sia un demansionamento funzionale e qualitativo derivante dalla destinazione a compiti inferiori rispetto a quelle del livello di inquadramento, sia di aver subito atti persecutori e vessatori qualificati come mobbing.
Il Giudice di prime cure, ripercorrendo gli elementi delle fattispecie del demansionamento e del mobbing, ricorda che la violazione degli artt..2103 c.c. e 2087 c.c. operata con le condotte che vengono quindi qualificate come tali (assegnazione a compiti propri di una categoria inferiore, svuotamento della posizione lavorativa, comportamenti vessatori protratti nel tempo), determina oltre alla possibile tutela in forma specifica – rappresentata dalla riassegnazione ai compiti precedentemente svolti – anche il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il primo derivante dall’impoverimento della capacità professionale e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità.
Il secondo, invece, determinato dal pregiudizio al diritto di esplicazione della propria personalità nell’ambiente di lavoro (danno professionale) e comprensivo anche di ulteriori causali di danno, se pur nelle sue diverse ed eventuali componenti.
In buona sostanza il Tribunale ribadisce quanto statuito dalla recente Corte di Cassazione SS. UU.26792/08, la quale ha riportato il danno all’immagine professionale nell’alveo di quello non patrimoniale quale categoria omnicomprensiva, operando in tal senso una revisione critica della precedente Cass. SS.UU. 6572/06, che aveva qualificato il danno da demasionamento nell’ambito della categoria di quello esistenziale.
La decisione
Fatte tali premesse, il Tribunale rigetta parzialmente la domanda risarcitoria del ricorrente – il quale lamentava che all’esito dell’adozione alla nuova struttura organizzativa del Comune non sarebbe stato individuato tra i responsabili di posizione organizzativa.
E precisa che la mancata assegnazione di compiti ad un dipendente che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla fonte applicabile può costituire una condotta illecita sul piano negoziale rientrante nell’ambito dell’uso illegittimo dei poteri attribuiti al datore di lavoro e risarcibile quale violazione della clausola generale della buona fede, ma non perfeziona invece una dequalificazione o un demansionamento.
Sotto altro profilo il Giudice, nell’individuare i danni risarcibili, legittima il lavoratore a richiedere direttamente al datore il risarcimento del danno non indennizzato dall’INAIL, a titolo di danno differenziale sia qualitativo che quantitativo.
Il Tribunale di Tivoli precisa, altresì, che tale richiesta può essere avanzata anche nel caso in cui la domanda di indennizzo nei confronti dell’INAIL sia stata del tutto omessa.
Così aderendo pertanto all’orientamento giurisprudenziale ( Trib. Genova, 18.7.2007) che legittima il Giudice a provvedere al calcolo del danno differenziale in via autonoma e non accogliendo quello più rigoroso – in verità al momento del tutto minoritario – che considera la denuncia all’ente previdenziale una condizione di proponibilità dell’azione verso il datore di lavoro, senza la quale non è possibile configurarlo differenziale ( Trib. Napoli, 26.9.2007).
Sotto il profilo Assicurativo
Da ultimo, sotto il profilo Assicurativo, è da evidenziare che il Tribunale ha riconosciuto l’inoperatività della polizza per esclusione del rischio assicurato.
Ha, infatti, considerato legittima la deroga contenuta nelle condizioni generali – la stessa infatti prevedeva che la R.C.T. per fatti dolosi delle persone di cui l’ente debba rispondere non fosse operativa anche per i lavoratori, nei cui confronti era prevista una limitazione espressa ai soli fatti colposi – specificando che, nel caso, si verte in un’ipotesi di responsabilità civile nei confronti del lavoratore, non qualificabile come terzo.
In ogni caso il Giudice considera, altresì, che pur volendo fare riferimento alla R.C.T., nella fattispecie in esame la polizza non sarebbe stata parimenti operativa, poiché la stessa conteneva un’ulteriore esclusione dal punto di vista oggettivo ovvero per le malattie professionali conseguenti alla ”intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa”.
Nel caso, infatti, il danno derivava causalmente proprio da condotte caratterizzate da violazione di legge (art. 2013 c.c. e art. 2087 c.c.). Da ciò il rigetto della domanda di manleva con condanna del Comune alle spese di lite.
Avv. Francesco Genoese