Non dovremmo, è l’augurio, attendere ancora molto (la decisione sarebbe calendarizzata per il prossimo mese di maggio) per lo scrutinio di legittimità in ordine all’art. 4, comma 1 ter, del d.l. n.47 del 2014, convertito nella L. n. 80.

La norma, come è ben noto, ha ……fatto salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art.3, commi 8 e 9 del d.l.vo. 14.3.2011 n.23.

La regola – operativa dal 28.5.14 – è stata introdotta nel ricordato d.l. “in corsa” (ma le ragioni di urgenza una volta tanto esistevano tutte) a seguito della pubblicazione sulla G.U. del 19/3/14 della sentenza n. 50/14 della Corte Costituzionale; che ha (aveva….) espunto dall’ordinamento  tutto il sistema sanzionatorio introdotto dal d.l.vo 23/11.
Mentre permangono (seri) dubbi su quali regole dovranno applicarsi ai contratti a partire dall’1/1/16, è evidente il rilievo che assumerà la ulteriore decisione, per il chiaro contrasto tra nuova regola di ‘salvaguardia’ e l’art.136 della Carta.

Al riguardo il Tribunale di Roma non ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità.

Può essere utile ricordare, in estrema sintesi, come per alcuni provvedimenti (sent.15942/14; G. Imposimato, che scrutina, negativamente, anche le ipotesi di nullità ed eccessiva onerosità sopravvenuta) la disposizione non appaia ”affatto immune da profili di manifesta incostituzionalità avendo chiaramente e testualmente  inteso  prorogare  gli  effetti  di una disposizione già scrutinata contraria alla Costituzione, in violazione del principio di intangibilità del giudicato costituzionale”.

Altri, al contrario, (sent. 21163/14 G. Pres.te Norelli) hanno ritenuto che “siffatta norma non appare costituzionalmente illegittima, in quanto essa mira a salvaguardare solo per un periodo di tempo limitato gli effetti prodottisi in applicazione delle disposizioni incostituzionali, in considerazione dell’affidamento dei cittadini sulla vigenza di esse e del forte impatto sociale del mutamento di regime conseguente alla pronuncia di incostituzionalità”.

E’ evidente dunque, che – a breve, come auspicato – la Corte dovrà in qualche modo scegliere tra le due contrapposte letture, essendo evidenti sia la violazione della regola di cui all’art. 136 Cost. (che, in passato, ha avuto qualche limitata deroga) sia la sussistenza delle ragioni di opportunità sociale per tutti quanti avessero inteso avvalersi di quelle disposizioni normative; assai contestate, ma certamente in vigore fino alla mezzanotte del 19/3/14.