Cassazione 13 marzo 2018 n. 6015

 Nei contratti di durata il divieto di cumulo (art 1383 cc) tra obblighi principali (canoni) e penale opera solo per le prestazioni già maturate.
In un contratto di locazione era stata prevista una clausola penale (che consentiva di incamerare il deposito cauzionale).

Nel giudizio di risoluzione per inadempimento il Tribunale prima (accogliendo la riconvenzionale per la sua restituzione oltre interessi) e poi la Corte d’Appello avevano applicato la regola che vieta appunto il ‘cumulo’, avendo parte locatrice chiesto ed ottenuto il pagamento sia dei canoni che delle indennità dovute ex art 1591 cc.

La Cassazione  riforma la decisione di secondo grado, rammentando (in uno ad un precedente in tema di affitto di azienda: Cass. 24910/2015) come l’impossibilità di duplicazione possa correttamente applicarsi soltanto con riferimento agli obblighi maturati alla richiesta di risoluzione del contratto; non quindi per quelli successivi. Altrimenti  l’inadempiente potrebbe prolungare volontariamente il proprio comportamento in violazione delle regole pattizie, contando proprio sulla predeterminazione del danno contenuto nella clausola.

Che perderebbe – così – del tutto la propria efficacia, sia coercitiva all’ adempimento che di quantificazione ex ante del dovuto.

La previsione di clausole del genere è frequente in molti contratti di una certa rilevanza e rammentiamo che le cd ‘grandi locazioni’ ex art 79 u. c. L392/78 (come novellato nel 2014) sono esentate dal rispetto della legge quadro.

La sentenza ribadisce dunque come il locatore ‘debba’ optare tra richiesta della prestazione principale (canoni) e penale (che, però, può anche essere prevista per il solo ritardo) soltanto per gli importi già inevasi al momento della domanda di risoluzione. Nel caso, tra l’altro, la clausola penale era prevista a tutela di diversi comportamenti ritenuti dovuti da parte del conduttore ed assistiti da clausola risolutiva espressa.

La controversia viene dunque rimessa alla Corte di Appello di Firenze  in diversa composizione per identificare quali fossero, nel caso, le prestazioni liquidate non cumulabili con la penale.

Pur nella ovvia assenza di dati numerici, si deduce agevolmente dalla decisione che gli importi riconosciuti ex art 1591 cc (tra l’altro con titolo diverso, come dedotto dal ricorrente: danni da ritardata restituzione) non potessero essere in parte compensati con il deposito effettivamente trattenuto dal locatore.