La pronuncia della Corte costituzionale

Con la pronuncia n. 180 del 2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 D.lgs. 209/05 sollevata dal Giudice di Pace di Palermo.

Ha sancito in maniera chiara ed inequivocabile la assoluta alternatività del sistema risarcitorio di indennizzo diretto con quello che prevede l’azione nei confronti del responsabile civile e dell’istituto assicuratore di quest’ultimo.

Il principio innovativo: l’azione diretta

Il principio innovativo introdotto dalla pronuncia in argomento è costituito dalla possibilità per il danneggiato (che lamenti danni rientranti nell’ambito delle ipotesi previste dall’art. 149 D.lgs. 209//05) di promuovere l’azione diretta nei confronti dell’istituto assicuratore del responsabile civile, a prescindere da quanto disposto dal dettato normativo.

Le interpretazioni della normativa di riferimento

Una interpretazione restrittiva della normativa di riferimento imporrebbe infatti al danneggiato di agire nei confronti del proprio istituto assicuratore, ai sensi del citato art. 149, ovvero, alternativamente, nei confronti del responsabile civile ai sensi dell’art. 2054 CC non nei confronti dell’istituto assicuratore di quest’ultimo, attesa la espressa abrogazione dell’art. 18 L.990/69 e l’inapplicabilità dell’art. 144 D.lgs 209/05 per i danni materiali e le lesioni c.d. micro permanenti.

L’interpretazione della Corte

Viceversa la Corte ha affermato che una interpretazione costituzionalmente orientata permette di superare i limiti sanciti dal quadro normativo, rendendo ammissibile anche l’azione diretta nei confronti dell’istituto assicuratore del responsabile civile sul presupposto del necessario recepimento della Direttiva 2005/14/CE.

La Direttiva 2005/14/CE

Quest’ultima obbliga gli stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura il responsabile civile del sinistro.

Nel contesto delineato l’interpretazione costituzionalmente orientata permette di sostituire la locuzione prevista nel citato art. 149

i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” con l’espressione i danneggiati possono rivolgere….. Tale lettura rende di fatto applicabile anche alle ipotesi di danno previste dall’art. 149 l’azione diretta prevista dall’art. 144 D.lgs. 209/05.

Al riguardo è opportuno rilevare che il costrutto logico giuridico sancito dalla Corte Costituzionale è assolutamente compatibile con i criteri direttivi stabiliti dalla legge delega (purtroppo mal recepiti dal legislatore, visti i problemi applicativi generati dalla entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni).

L’art. 4 comma 1 lett.b, sancisce il principio della “tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio” che ha come logica conseguenza un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori, che si estrinseca attraverso una ulteriore modalità di protezione (per tali ragioni da intendersi alternativa e non esclusiva).

Conseguentemente, la tesi dell’ammissibilità – accanto alla azione diretta – della tradizionale azione di responsabilità civile, rende prive di fondamento le censure di incostituzionalità della norma in argomento sotto i paventati (dal Giudice di Pace di Palermo) profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati.