In presenza di circostanze che impongono in tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di infondata e strumentale resistenza, la condotta della Compagnia assicuratrice che sceglie deliberatamente ed ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente colpa grave se non dolo che giustifica una condanna ex art. 96, III co. c.p.c.
T.Roma 28.9.2017 n. 18315
In un giudizio in materia di responsabilità sanitaria, a seguito dell’espletamento della consulenza medico legale che aveva ravvisato elementi di censura sull’operato del medico – chirurgo plastico – con esiti invalidanti su una giovane paziente, il Giudice aveva formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. rinviando le parti alla c.d. mediazione demandata ai sensi dell’art. 5, n. 2 del d.lgs. n. 28/2010.
Al procedimento di mediazione decideva di non partecipare la Compagnia assicuratrice del medico assumendo la non operatività della garanzia, oltre che l’infondatezza della domanda nel merito. Le altre parti – attrice, casa di cura e compagnia assicuratrice di quest’ultima – aderivano alla proposta del giudice e formalizzavano l’accordo conciliativo davanti il mediatore.
La causa tornava avanti al magistrato per l’esame delle domande ancora pendenti: quella della danneggiata nei confronti del medico e, indirettamente, del suo assicuratore; quella della Casa di Cura in rivalsa del medico e, indirettamente, del suo assicuratore.
Nel ribadire – come già emerso in sede di CTU – il comportamento colposo riscontrato nel sanitario e nel riconoscere esclusiva responsabilità del medico alla causazione del danno nei rapporti tra convenuti, il giudicante si soffermava in particolar modo sull’infondatezza e sulla strumentalità delle eccezioni di copertura sollevate dalla Compagnia e sull’ingiustificato rifiuto di partecipazione alla mediazione.
Con particolare riferimento alla non operatività della polizza ex art. 1892 c.c., il Giudice dichiarava la nullità della clausola con cui si escludeva la copertura per tutti quei fatti e comportamenti relativamente ai quali, alla data della stipula, l’assicurato avesse avuto “la percezione” di una possibile futura richiesta risarcitoria.
Il giudice rilevava che la clausola rimandava a concetti non empiricamente verificabili e si fondava su parametri inconsistenti e conseguentemente inapplicabili. Infatti, si legge nella sentenza, questo tipo di clausola costituisce una sorta di “finta garanzia”, poiché si presta ad escludere la copertura per qualsiasi fatto commesso antecedentemente alla stipula del contratto assicurativo.
Con riferimento alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione demandata ed alla conseguente condanna per responsabilità aggravata, nel provvedimento viene rilevato come integri la colpa grave, se non addirittura il dolo “inteso come volontaria e consapevole volontà di disattendere l’ordine del Giudice”, quel comportamento della parte che, anche di fronte a circostanze univoche (CTU sfavorevole ed eccezioni di inoperatività infondate), persista in una posizione di resistenza e aggravi inutilmente il carico della Giustizia.
Ulteriore biasimo è espresso dal magistrato nella parte in cui sottolinea come la compagnia assicuratrice, in un’ottica evidentemente distorta dei suoi interessi, abbia erroneamente confidato nella pochezza della sanzione economica prevista dall’art. 8 del d.lgs. 28/2010 (e, aggiungiamo noi, del danno rivendicato dalla parte attrice) per “testare” la tenuta di clausole assicurative in tutta evidenza inefficaci e per le quali cade ogni rapporto sinallagmatico con il premio richiesto (circa 6.000/annui).
Un simile comportamento integra tutti gli estremi per la sanzione ex art. 96, co. III c.p.c., che può essere disposta anche d’Ufficio e che nel quantum può essere decisa in via equitativa, anche con evidenti finalità punitive.
La “controparte” di cui parla l’art. 96., comma III, c.p.c., va individuata nel medico, verso il quale l’Assicurazione ha scatenato tutte le sue infondate contestazioni.
Le conseguenze sono notevoli.
A fronte di una proposta conciliativa del giudice che, per un danno micropermanente pari al 6%, ripartiva il risarcimento (€. 18.000 + 8.000 per spese legali) tra il medico e casa di cura in rispettive quote di circa l’80% e il 20%, la sentenza ha statuito che:
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- nell’ambito della responsabilità solidale, la Casa di Cura ha diritto alla rivalsa per il 100% nei confronti del medico;
- il medico è tenuto a risarcire il danno alla parte attrice per €. 13.370,00, oltre interessi legali (somma già decurtata dell’importo pagato dalla Casa di Cura);
- il medico è tenuto a rifondere la Casa di cura di quanto pagato alla parte attrice in esecuzione della proposta del giudice (€. 6.169,92);
- la compagnia assicurativa è condannata a mallevare il medico per €. 11.465 (somma decurtata della franchigia e dell’importo per compensi professionali del medico);
- la compagnia assicurativa è condannata a mallevare il medico delle spese di causa liquidate all’attrice per €. 10.000,00, oltre oneri e spese generali;
- la compagnia assicurativa è condannata a mallevare il medico delle spese di causa liquidate alla Casa di Cura per € 10.000,00, oltre oneri e spese generali;
- la compagnia assicurativa è condannata a rifondere dalle spese di causa liquidate al medico per €. 10.000,00, oltre oneri e spese generali;
- la compagnia assicurativa è condannata ex art. 96, co. III c.p.c. al pagamento della somma di €. 26.465,00, in favore del medico;
- la compagnia assicurativa è condannata al versamento in favore dell’Erario di una somma pari al contributo unificato per il giudizio, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010.
Ossia, tre volte tanto.
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