Il  D.M. 232-2023 ha consentito il ricorso alle analoghe misure a qualsiasi struttura sanitaria, a prescindere dall’accertamento del requisito di sussistenza di potenziale solvibilità rispetto al rischio potenziale.

Il decreto, infatti, stabilisce opportunamente i massimali minimi per le polizze assicurative, ma non è stata dettata una previsione analoga per la auto ritenzione.

In altri termini, ciascuna struttura sanitaria, a prescindere dalla consistenza del proprio patrimonio netto, può ricorrere all’auto-ritenzione integrale del rischio, indipendentemente dal settore nel quale opera. Se ciò può essere comprensibile per le strutture pubbliche (perché, in caso di eventuale sinistro la loro solvibilità sarebbe garantita dalle regioni), lo è assai meno per quelle private, talune delle quali presentano situazioni patrimoniali inadeguate a fare fronte a un eventuale risarcimento del danno, cosicchè potrebbe essere assai difficoltoso per l’eventuale danneggiato ottenere il risarcimento del danno se non rivolgendosi direttamente ai sanitari (di fatto vanificando l’impianto complessivo della legge Gelli). Sarebbe stato, pertanto, opportuno prevedere (analogamente a quanto fatto per i massimali assicurativi) dei “requisiti minimi” per consentire alle strutture sanitarie di poter accedere alle analoghe misure: ad esempio, si potrebbe pensare a consentire la SIR in misura non superiore al patrimonio minimo, obbligando all’assicurazione oltre tale soglia): se per le strutture che svolgono attività chirurgica, ortopedica e anestesiologica è previsto un massimale aggregato di quindici milioni di euro, sarebbe stato opportuno prevedere che tali strutture possano ricorrere all’auto-ritenzione integrale solo qualora il loro patrimonio netto sia superiore a tale importo, obbligandole, nel caso il patrimonio netto non raggiunga  tale soglia, a ricorrere alla copertura assicurativa per la differenza.

La previsione di un requisito minimo di accesso alle analoghe misure sarebbe poi tanto più necessaria perchè i pazienti danneggiati dalle strutture che operino la c.d. auto-ritenzione del rischio non possono neppure accedere alle prestazioni erogate dal fondo di garanzia previsto dall’art. 14 della Legge Gelli Bianco. Detto fondo, infatti, è destinato ad essere alimentato solo dalle compagnie di assicurazione e prevede l’erogazione di prestazioni solo a favore di danneggiati ad opera di strutture che abbiano stipulato polizze assicurative, con la conseguenza che il paziente che risulti danneggato da una struttura che operi in regime di auto-ritenzione del rischio può ottenere il pagamento del risarcimento solo dalla struttura sanitaria e nella misura in cui quest’ultima risulti solvibile.
A fronte di tale situazione, vista l’assenza di un requisito minimo di solvibilità per l’accesso alle analoghe misure, sarebbe opportuno, quantomeno, prevedere l’istituzione di un fondo di garanzia anche per le strutture in auto ritenzione, alimentato da queste ultime, in analogia a quanto avviene per il mercato assicurativo.