L’art. 14 della legge Gelli Bianco prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Detto fondo è destinato ad essere alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria del quale non è attualmente noto l’importo perchè è prevista l’emanazione di un decreto attuativo del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

Il fondo è destinato a operare solo nei seguenti casi indicati dalla disposizione in esame:

a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all’articolo 10, comma 6;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;
c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che il fondo è destinato ad essere alimentato solo dalle compagnie assicuratrici e opererà solo a favore dei pazienti che abbiano subito danni ad opera di strutture sanitarie che abbiano stipulato una polizza di assicurazione, ma non anche a favore dei pazienti danneggiati da strutture che abbiano deciso di fare ricorso alle misure analoghe. Se è comprensibile che un fondo alimentato dal mercato assicurativo debba operare solo a vantaggio dei pazienti delle strutture assicurate, è meno comprensibile che non sia stata prevista una analoga misura per le strutture che operino la c.d. autoritenzione del rischio, soprattutto alla luce del fatto che il D.M. 232-2023 non ha previsto alcun requisito minimo di solvibilità per le strutture che intendano operare in regime di auto-ritenzione totale o parziale del rischio.

 

Al momento il decreto non è ancora stato pubblicato e anche nel dibattito parlamentare la situazione appare ancora lontana dalla definizione (v. per maggiori informazioni )