Alla luce della nuova disciplina introdotta con la cosiddetta “legge concorrenza”, le condizioni generali delle polizze assicurative di RC professionale devono prevedere l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta nel corso dei dieci anni successivi, se riferite a errori generatori della responsabilità intercorsi nel periodo di operatività della garanzia.
In allegato un prospetto con la nuova disposizione accompagnata da un breve commento.