Il Presidente del Senato ha disposto lo stralcio dell’art. 13 dalla Legge di Bilancio del 2024, concernente le modifiche al codice civile in ordine all’azione di restituzione del legittimario nei confronti dei terzi aventi causa a titolo oneroso dai donatari soggetti a riduzione, per l’estraneità della disposizione rispetto all’oggetto della manovra finanziaria e che viene, pertanto, ad assumere il numero di disegno 926-bis.
La novella, se verrà approvata, ha la manifesta finalità di “stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso”, ma è chiaramente destinata ad avere impatto anche in relazione alle donazioni di aziende e partecipazioni sociali (non a caso anch’esse oggetto di apposite polizze assicurative). ? Restano invece al di fuori del perimetro i patti di famiglia, anch’essi però destinati ad indirizzare (anzi, evitare) la successione di imprese e partecipazioni sociali.
Stiamo parlando, quindi, di una quota di mercato di grande rilevanza, posto che dai dati statistici elaborati dal notariato si rileva come tra il 2016 e il 2022 siano state oggetto di donazione ogni anno la piena proprietà di circa 100.000 fabbricati e 30.000 terreni (con una maggior concentrazione nel Sud Italia), mentre oltre 20.000 disposizioni hanno riguardato aziende e partecipazioni sociali (con maggiore concentrazione nel Nord Italia): un fenomeno, quindi, non legato alla pandemia seppur stimolato. A tali dati andrebbero poi aggiunte tutte le donazioni effettuate da meno di 20 anni o per le quali la successione sia stata aperta da meno di dieci anni, posto che già nel 2005 (con la legge n° 80) era stato introdotto un limite temporale alla possibilità per il legittimario di poter riottenere la proprietà immacolata del bene.
Il settore interessato dalla riforma, pertanto, presenta delle enormi potenzialità, sebbene già da tempo ormai la circolazione di tali diritti fosse stata agevolata dalla creazione di appositi strumenti assicurativi, destinati in caso di approvazione della modifica a garantire (eventualmente) soltanto l’acquisto dal donatario a titolo gratuito da parte di terzi (mentre per quelli già stipulati opererà l’art. 1896 c.c. che regola l’ipotesi della cessazione del rischio durante il corso dell’assicurazione).
La modifica, è bene sottolinearlo, non ha la finalità di eliminare la tutela del legittimario leso, ma unicamente quella di arginare le conseguenze dell’azione di riduzione, consolidando da un lato i pesi e le ipoteche di cui il donatario aveva gravato il bene, e dall’altro inibendo il recupero nei confronti dei terzi, eventualmente tenuti soltanto in caso di acquisto a titolo gratuito “a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio” conseguito e solo ove il donatario sia in tutto o in parte insolvente.
Oltre agli articoli 561, 562 e 563 c.c. l’intervento riguarda (né poteva essere diversamente) anche gli articoli 2652 e 2690 c.c. inerenti la cd. pubblicità sanante, il che ci porta a ricordare come il terzo – eventualmente convenuto in giudizio – sarà tenuto sempre ad eccepire la priorità della sua trascrizione/iscrizione rispetto all’opposizione del donatario.
Infine, di pregio la decisione di regolamentare espressamente il regime transitorio prevedendo: 1) l’applicazione delle nuove norme alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge; 2) mentre per quelle già aperte l’ultrattività del vecchio impianto normativo è previsto in relazione al contenzioso pendente, ma solo purché la relativa domanda di riduzione sia stata ritualmente trascritta entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, ovvero nell’ipotesi in cui i legittimari abbiano notificato e trascritto l’opposizione sempre entro detto termine. In tal modo si eviterà, diversamente da quanto avvenuto nel 2005, di rimettere tale delicata questione intertemporale alla giurisprudenza, con tutte le potenziali implicazioni negative (come poi avvenuto allorché la Cassazione si è espressa per la retroattività della legge 80 con la sentenza dell’11 febbraio 2022, n. 4523, lasciando di fatto parte dei legittimari senza alcuna possibilità di reazione, anche se va pure ricordato come tale decisione seppur sotto altri profili sia stata espressamente contestata dalla successiva sentenza del 7 ottobre 22, n. 35461).