Con l’ordinanza n. 228 del 18 dicembre 2023, la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020. La norma in questione, meglio nota come scudo erariale,  prevede che, a partire dall’entrata in vigore del decreto, l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 della legge n. 20/1994 sia limitata ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Questa limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Il caso esaminato trae origine da indagini amministrative che hanno portato all’accertamento di una illegittima sottrazione di somme di denaro ai danni del Comando Legione Carabinieri Campania. Questa frode è stata realizzata attraverso la negoziazione non autorizzata di 78 assegni tra il 7 maggio 2010 e il 20 gennaio 2021. Le somme illecitamente riscosse non sono state versate nelle casse del servizio amministrativo del Comando Legione Carabinieri Campania, causando un danno erariale significativo.

La Procura regionale ha convenuto in giudizio i soggetti coinvolti per ottenere il risarcimento del danno erariale. In particolare, oltre alla responsabilità del cassiere principale, la pubblica accusa ha coinvolto anche i carabinieri che, nel periodo in questione, hanno svolto il ruolo di capo del servizio amministrativo e di capo della gestione finanziaria, accusati di gravi omissioni e mancanza di controllo.

La Corte dei Conti della Campania ha rilevato come l’art. 21 del d.l. n. 76/2020 si applichi in modo generalizzato, non limitandosi alle attività strettamente connesse alla gestione dell’emergenza Covid-19. Questo comporta una irragionevole disparità di trattamento e una violazione dell’art. 103 della Costituzione, sottraendo alla giurisdizione della Corte dei Conti le condotte gravemente colpose. Inoltre, la norma potrebbe disincentivare l’adozione di comportamenti prudenti e diligenti, in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione pubblica sancito dall’art. 97 della Costituzione, e con il principio di responsabilità dei pubblici dipendenti previsto dall’art. 28 della Costituzione.

In particolare, la norma crea una discriminazione tra le condotte commesse prima e dopo il 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto), esentando da responsabilità le condotte commissive gravemente colpose successive a tale data. Ciò determina una disparità di trattamento anche all’interno dello stesso procedimento giudiziario, dove condotte identiche possono essere valutate diversamente in base alla data in cui sono state commesse.

Benchè il caso non riguardi direttamente la responsabilità sanitaria, l’eventuale giudizio di incostituzionalità potrebbe avere ricadute significative sulla possibile rivalsa degli enti sanitari nei confronti del personale, in quanto la stessa, astrattamente possibile per colpa grave ai sensi del’art. 9 della L. Gelli, è di fatto preclusa (salve le ipotesi di dolo) per i sinistri avvenuti successivamente al giugno 2020.