Il decreto semplificazioni (Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali, noto come “Decreto Semplificazioni”, pubblicato in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) contiene due disposizioni di grande importanza sotto il profilo della responsabilità contabile.
La prima è contenuta nell’art. 21 c. 1 prevede che: “ 1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.».”
In tal modo, il legislatore ha preso posizione rispetto al dibattito giurisprudenziale avente ad oggetto l’accezione di dolo da impiegare in ambito contabile, accogliendo la nozione più vicina alla cultura penalistica che richiede che il dolo investa non solo il comportamento tenuto ma anche l’evento dannoso.
La seconda disposizione è (a differenza di quella precedente) una norma temporanea diretta a circoscrivere temporaneamente la responsabilità contabile ai soli illeciti con dolo, escludendo quelli commessi con colpa grave.
- Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità
Si tratta di una limitazione contingente, evidentemente dettata al fine di favorire un efficientamento dell’azione amministrativa che si confida di ottenere liberando i funzionari dai timori di una responsabilità contabile in caso di azioni non adeguatamente ponderate, come confermato anche dal fatto che la previsione si può applicare solo ai comportamenti attivi e non anche ai danni cagionati con omissione.
Tali interventi sono stati già etichettati come “scudo erariale” sottolineando come il loro combinato disposto rappresenti una efficace difesa dei dipendenti pubblici verso la responsabilità contabile.
Si tratta di disposizioni di grande interesse per il personale sanitario operante in strutture sanitarie perchè limita grandemente la possibilità di rivalsa dell’ente nei confronti del personale sanitario escludendo che la stessa possa avvenire per colpa grave come attualmente è previsto dall’art. 9 della L. 24/2017 e ciò consentirà al personale sanitario di far fronte all’emergenza pandemica senza la preoccupazione della responsabilità contabile.
Aggiornamento: il termine di operatività dello “scudo” è stato prorogato al 30 giugno 2023 dall’art. 51 comma 1 lett. h della L. 108 2021