La decisione della Corte di Cassazione n. 19989 del 30 agosto 2013 riporta il caso della progettazione di una villa che aveva richiesto l’impiego del cemento armato da parte di un geometra.

Il primo  il secondo grado

In primo e secondo grado (Tribunale e Corte di Appello di Bari) era stato accertato e dichiarato che l’attività era stata espletata eccedendo la competenza del professionista in quanto la normativa vigente limita la possibilità di progettare, dirigere e vigilare su tale tipologia di lavori.  La costruzione non era di modesta importanza. Né valeva, a derogare alla nullità del contratto con il committente, la circostanza che il calcolo dell’utilizzo del materiale fosse stato eseguito, su richiesta dell’incaricato, da Ingegnere o Architetto.
Il ricorrente aveva sostenuto che il Geometra può progettare modeste abitazioni civili con l’impiego di strutture in cemento armato a seguito della la riforma attuata dal legislatore con il dlgs 212 del 2010. La riforma, infatti, aveva abrogato la riserva ai soli Ingegneri e Architetti dell’utilizzo del cemento armato nelle costruzioni civili di cui al R.D. n. 22291 del 1939.

L’intervento della Cassazione

Il Giudice di legittimità ha invece precisato che l’intervento in fase esecutiva e di direzione lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario non può sanare il difetto genetico della mancanza di competenza. Né risulta possibile scindere la progettazione generale dal calcolo del cemento armato per la struttura.
La Suprema Corte ha poi escluso che l’intervento del legislatore del 2010 abbia toccato l’ambito delle attività consentite fissate dalle   norme precedenti, o che abbia contenuto   interpretativo rispetto a queste.

Le competenze professionali del Geometra, dettate dall’art.16 del R.D. n. 274 del 1929, sono rimaste tali. Non sono intervenute modifiche, limitazioni o ampliamenti nel corso degli anni. Tale professionista risulta abilitato all’utilizzo del materiale nelle costruzioni rurali e negli edifici “..per uso di industrie agricole di limitata importanza…che non richiedono particolari operazioni di calcolo…che non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone.
La L. 1086 del 1971 all’art. 2 poi, nel disciplinare la realizzazione delle opere in cemento armato, richiama le rispettive competenze dei professionisti dell’area tecnica e, per quanto relativo al Geometra, la normativa del 1929.

Conclusioni

La decisione appena richiamata conferma, dunque, i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in materia – nonostante alcuni commenti che vi hanno voluto leggere una portata innovativa – e si segnala per la puntuale analisi e interpretazione della normativa inerente le competenze professionali del Geometra.