Con la sentenza n 1804/10 la Corte d’Appello di Roma, aderendo a quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite[1] (sentenza n 20598/08), ha accolto un gravame proposto al solo scopo di riformare la sentenza di primo Grado che – respingendo la domanda attorea – aveva però compensato le spese di lite tra le parti.
Il caso L’appellante, parte vittoriosa in primo grado e dunque ingiustamente coinvolta in un procedimento volto ad accertare una responsabilità medica, sosteneva che non vi fossero giuste ragioni per derogare alla regola generale dettata dall’art. 91 c.p.c, ovvero che non si ravvedessero nella sentenza di primo grado motivi idonei ad esonerare la parte attrice, soccombente, dalle spese di giudizio.
La Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame, sottolineando come -benché in un giudizio introdotto con citazione precedente alla riforma dell’articolo 92 c.p.c. ( legge 28 dicembre 2005 n 263 )- si potesse applicare al caso in esame l’orientamento seguito dalla Corte di Cassazione sulla compensazione delle spese processuali.
Prima della riforma Anche prima della modifica, infatti , così si pronunciava la giurisprudenza di legittimità “ per non risolversi in mero arbitrio, il provvedimento deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato l’esistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “ specifica”, complessivamente da quella adottata dalla pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede” (Cass.5/5/1999 n 4455).
La disciplina codicistica Nel nostro codice civile convivono gli articoli 91 e 92; il primo di carattere generale, il secondo di carattere speciale e parzialmente derogatorio della disciplina dettata dal primo.
Nello specifico, all’articolo 91 il legislatore prevede come regola generale “ il principio della soccombenza” ovvero “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte “ .
L’articolo in esame, soprattutto alla luce della ulteriore riforma introdotta dalla legge 69/09, è un monito rivolto ai cittadini poiché non abusino dello strumento giudiziale[2] ed è una garanzia per la parte ingiustamente convenuta in causa, in quanto la scelta di ricorrere in giudizio non deve andare a danno di chi ha ragione.
Tuttavia difficilmente in diritto è possibile tracciare un “confine manicheo” tra le ragioni delle parti e sentenziare sempre in modo da accogliere tout court le pretese di una in danno della/e altra/e.
Ecco allora spiegata la presenza dell’articolo 92 nel nostro codice che così recita: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente motivate nella sentenza, il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti ”.
Le riforme L’articolo 92 è stato dunque due volte novellato dal nostro legislatore: con una prima modifica intervenuta con legge 263/05, il legislatore si soffermava sul dovere del giudice di motivare il perché si scegliesse di compensare le spese di lite tra le parti, derogando al dettato dell’articolo 91 c.p.c; con la legge 69/09 si pone invece l’accento sul carattere derogatorio dell’articolo 92 evidenziando che per poter applicare tale istituto è necessario ravvedersi gravi ed eccezionali ragioni.
Dal combinato disposto dei due articoli, per come modificati, è evidente l’intento del legislatore di collocare le spese del processo a carico della parte soccombente, che con il suo comportamento ha ingiustamente leso l’altra, ricordando la natura “residuale” dell’applicazione dell’articolo 92.
La giurisprudenza della Suprema Corte La tipizzazione, ancora, è supportata dalla giurisprudenza della Suprema Corte che in più occasioni, come già ricordato, si è espressa sottolineando l’obbligo posto a carico del giudice di motivare la decisione di compensare le spese tra le parti, in quanto “ rimedio eccezionale” ; esonerare i giudici da tale obbligo “ oltre a costituire una anomalia di sistema, si risolverebbe in un sostanziale diniego di tutela giurisdizionale, intesa come soddisfacimento “effettivo” del diritto fatto valere in giudizio, in palese violazione dell’articolo 24 Costituzione.”[3] L’onere di rivalsa delle spese discende dal principio di causalità ovvero dalla responsabilità dell’attore per aver dato luogo, con un’infondata pretesa, al giudizio.
Tale regola va applicata nei confronti di tutti i soggetti convenuti, ovvero non solo della parte senza motivo citata direttamente, ma anche del terzo coinvolto nel processo e costretto a difendersi[4].
Nella pratica Alla luce di tali principi, da un punto di vista meramente operativo, il nostro sistema suggerisce di motivare ampiamente la richiesta di condanna alle spese e di redigere e depositare sempre la relativa nota, onde “ricordare” l’eccezionalità di una loro compensazione ed ottenere, nel contempo, una liquidazione in misura rispondente all’attività effettivamente svolta.
Avv. Roberta Zicari
[1]Tale sentenza segnava come desueto un’indirizzo giurisprudenziale affermatosi all’interno della Suprema Corte volto a sostenere che il giudice potesse disporre la compensazione anche senza fornire al riguardo alcuna motivazione Cass. N 5405/04, Cass. N 17962/03.
[2]La legge 68/09, ha introdotto un meccanismo sanzionatorio nei confronti della parte che se pur vincitrice in giudizio, abbia nel corso del processo immotivatamente rifiutato una proposta transattiva o conciliativa formulata dalla controparte.
[3] Cass. 25/01/2006 n 1422 riferita al vecchio testo dell’art. 92 c.p.c., ( sul tema vedasi anche Cass. n 23993/07; Cass. N.5783/06 )
[4] Cass.26/02/08 n 502; Cass.24/02/04 n 3642