Cassazione Civile Sez. VI Sentenza n. 41507 del 24/12/2021
La Suprema Corte, affrontando un caso di danni causati a terzi durante lavori affidati in appalto in uno stadio, è intervenuta il giorno della Vigilia di Natale 2021 con una Sentenza che illustra con precisione i principi di diritto che regolano questa materia.
In particolare la Corte ha stabilito che, In caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall’attività dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto; per i primi si applica l’art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l’appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l’art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell’attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall’appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell’appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c. e, quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell’appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l’appaltatore).
Questi principi sono stati testualmente enunciati in Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23442 del 28/09/2018, non massimata e sono conformi, nella sostanza, alla successiva Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021.
Ribadisce inoltre la Corte la necessità di distinguere, in ogni caso tra danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto e danni derivanti dall’attività dell’appaltatore di esecuzione dell’appalto, essendo insuperabile il dato normativo emergente dalla disposizione di cui all’art. 2051 c.c., la quale, per sua espressa definizione, non riguarda i danni causati da una condotta umana, ma esclusivamente quelli causati direttamente da cose.
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del Comune ricorrente, la cosa che aveva causato il danno a terzi era la tettoia della tribuna di un campo sportivo, ritenuta non essere nella custodia del Comune al momento del fatto, essendone stata appaltata la realizzazione ad una società, al fine di installarvi un impianto fotovoltaico. La convenzione tra Ente e Società prevedeva il trasferimento della relativa proprietà al Comune solo al termine dei lavori, dopo il collaudo, pacificamente non intervenuto al momento del sinistro.
Inoltre, il danno era stato cagionato certamente e direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto, come modificata dall’attività dell’appaltatore con la realizzazione della tettoia di copertura e non dall’attività dell’appaltatore stesso.
Spiega la Corte che il Comune, pertanto, per essere esonerato da responsabilità, non avrebbe dovuto semplicemente limitarsi ad allegare e provare l’avvenuta stipulazione dell’appalto, dovendo invece fornire la prova liberatoria del fortuito richiesta dall’art. 2051 c.c., anche se eventualmente coincidente con l’attività dell’appaltatore, quale fatto del terzo costituente causa esclusiva del danno, che il custode non poteva prevedere ed impedire.
In altri termini, l’Ente ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull’attività dello stesso, con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell’appaltatore non prevedibile e/o evitabile.
Avv. Marco Perini