La vicenda origina da un decreto ingiuntivo richiesto da una banca, cessionaria del credito, nei confronti della società debitrice principale e dei fideiussori.

Il garante proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sollevando eccezione di incompetenza territoriale, in virtù della clausola contrattuale che prevedeva come foro convenzionale la sede della banca.

Il Tribunale di Roma aveva accolto l’eccezione, in favore di quello di Velletri.

La banca ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, sostenendo invece che:

  • la clausola non attribuiva competenza esclusiva al foro indicato;
  • quello di Roma era comunque competente ex artt. 19 e 33 c.p.c., in quanto sede della debitrice principale e per connessione soggettiva.

La Corte accoglie il ricorso, dichiarando competente il Tribunale di Roma.

Conformandosi a precedenti orientamenti (Cass. n. 21362/2020 e Cass. n. 1838/2018) gli ermellini hanno affermato che una clausola derogatoria della competenza territoriale è esclusiva solo se le parti lo hanno espresso in modo chiaro e univoco (art. 29 c.p.c.).

In assenza di tale previsione, il foro convenzionale si aggiunge a quelli ordinari previsti dagli artt. 18–20 c.p.c. e non li sostituisce.

La Corte ha, inoltre, rilevato l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza sollevata, per non avere l’opponente contestato tutti i possibili criteri di collegamento.

Nel caso di specie, il fideiussore aveva invocato solo la clausola convenzionale, senza però escludere i fori ex artt. 19 e 33 c.p.c., da ciò la conseguente decadenza.

Infine, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito, in caso di connessione tra cause e cumulo soggettivo (ex artt. 31 e 33 c.p.c.), come il rapporto di fideiussione sia accessorio a quello principale, per cui i giudizi possono essere trattati davanti al giudice competente per la causa principale (art. 31 c.p.c.). In presenza di cumulo soggettivo (più debitori o garanti), l’attore può, quindi, scegliere uno dei fori generali dei convenuti (art. 33 c.p.c.). Tale facoltà prevale anche su di un foro convenzionale, salvo che quest’ultimo sia stato pattuito da tutti i convenuti e sia esclusivo (distinzione con Cass. n. 14540/2017).

La deroga pattizia alla competenza territoriale non impedisce la modificazione legale della competenza per connessione, poiché il foro convenzionale introduce una competenza che è “derogata” ma non “inderogabile”.

Nel rapporto banca–fideiussore, la Corte privilegia, quindi, la funzione unitaria del credito rispetto alla volontà pattizia sul foro, quando quest’ultima non sia chiaramente esclusiva. Ciò limita l’efficacia delle clausole predisposte unilateralmente dagli istituti di credito.

La decisione appare coerente con la tendenza della Cassazione a ridimensionare l’uso del foro convenzionale come strumento di forum shopping, riportando la competenza nel perimetro dei criteri legali di connessione e cumulo.

In conclusione, l’ordinanza in commento si inserisce nel solco di un orientamento volto a preservare la coerenza del sistema processuale, limitando gli effetti disgreganti delle deroghe pattizie in tema di competenza territoriale.

La Corte, infatti, interpreta il foro convenzionale non come uno strumento di separazione o frammentazione dei giudizi, ma come un criterio destinato a convivere armonicamente con quelli legali, laddove non sia – chiaramente – esclusivo.

In tale prospettiva, la valorizzazione della connessione e del cumulo soggettivo risponde alla finalità di assicurare l’unitarietà del processo, evitando la proliferazione di procedimenti paralleli e il conseguente rischio di giudicati contrastanti su rapporti che restano strettamente interdipendenti.

L’approccio adottato dagli Ermellini conferma, dunque, una visione funzionale della competenza territoriale, intesa non come mera regola formale di riparto, ma come strumento di economia processuale e coerenza sistemica, volto a garantire una decisione unitaria e coerente su questioni che, per la loro natura, non possono essere scomposte senza compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale.