Il comma 141 della Legge Concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) prevede – tra le altre cose – un intervento (sub lettera d) ‘mirato’, in relazione al comma 5 dell’art.13 L 31/12/2012 n.247.
L’intervento
L’attuale art. 13, in materia di conferimento dell’incarico e pattuizione del compenso e dei relativi criteri di determinazione [1], prevede al comma quinto:
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
Il risultato
Con la semplice soppressione delle parole “a richiesta” si è ottenuto un duplice risultato: rendere obbligatorio il c.d. preventivo al cliente in forma scritta; superare l’evidente contrasto (quando ancora la formalizzazione dipendeva dalla iniziativa dell’assistito) con il comma 3 dell’art.2233 c.c. introdotto dal d.l. 223/06 convertito nella L. 4/8/06 n.284.
La norma del nostro codice
Questo il testo della norma del nostro codice: “Sono nulli, se non redatti nella forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscano i compensi professionali”.
Attenzione, qui il riferimento non è tanto alla forma del contratto di patrocinio – è cosa diversa il rilascio di una procura per resistere (o iniziare) un giudizio, che ne è evidente indizio – quanto e solo alla regolazione degli aspetti economici.
Conseguenze
Dall’intervento normativo derivano altre due conseguenze:
1) da un lato – se non è detto che ciò avvenga sempre – nella gran maggioranza dei casi all’invio del preventivo seguirà (magari con modifiche concordate) una accettazione da parte del cliente;
2) dall’altro – essendo utile assommare in un unico documento anche tutti i dati che vengono precisati all’art 13 della nostra normativa sub 5 (livello di complessità dell’incarico, costi fino alla sua conclusione, distinzione tra oneri, spese anche forfettarie e compenso) – la sottoscrizione, aggiungendo gli estremi dell’assicurazione professionale, servirà a formalizzare proprio un contratto di patrocinio.
Va da sé che la menzione espressa di un ‘preventivo’ – ferma la previsione del codice – potrà (forse) far ritenere adempiuta la disposizione anche con una comunicazione unilaterale da parte del professionista di quelli che, al momento dell’incarico, erano i costi presumibili.
Conclusioni
In questa ottica, va però detto, il perseguimento della necessaria trasparenza nei confronti del cliente sarebbe fortemente ridimensionato.
Infatti l’eventuale mutamento dello scenario consentirebbe sempre una pattuizione aggiuntiva. Il tutto è riferito ai casi in cui il cliente sia un privato, si pensi – nel campo giudiziale – ad una remissione della causa sul ruolo, con la disposizione di una consulenza e la necessità – poi – di nuove difese finali.
Diversa, invece, anche per il rispetto della norma in esame, è la tipologia degli incarichi (semmai materia di “equo compenso”) da parte dei c.d. grandi clienti; per i quali, di regola, il dovuto risulta forfettizzato in un accordo quadro, a monte di ogni singolo incarico.
[1] La stessa disposizione disciplina anche l’espressa esclusione del patto di quota lite, gli effetti e la valenza dei parametri ministeriali in caso di mancata pattuizione del compenso; la solidarietà delle parti – in caso di transazione – al pagamento delle spese legali; il tentativo di conciliazione e parere sulla congruità del corrispettivo richiesto in mancanza di accordo; il diritto al rimborso di spese di lite forfetarie