Il Notaio delegato alla vendita ex art 591 bis cpc non è responsabile nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio per l’annullamento dell’asta determinato dalla erronea fissazione del prezzo base.
“Non integra un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito, tanto meno nei confronti del notaio delegato ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria per una errata determinazione del prezzo base d’asta da parte del professionista”
Cass. civ., sez. III, 9.2.2016, 2511
Responsabilità civile notai – operazioni di vendita delegata – erronea determinazione base d’asta – annullamento aggiudicazione provvisoria – risarcibilità interesse positivo – insussistenza
art. 519-bis c.p.c. – art. 68 c.p.c – 2043 c.c.
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte di Appello di Perugia, ha escluso che possa essere qualificato come danno ingiusto l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, non esistendo alcun diritto a vedere tutelata una situazione di fatto che si fonda su un errore commesso dal professionista e che determinerebbe, invece, un danno in capo all’esecutato e ai suoi creditori.
Nella fattispecie concreta, in particolare, la società partecipante all’asta pretendeva i maggiori oneri sostenuti per poter ottenere l’aggiudicazione definitiva del compendio immobiliare, i costi per la resistenza nel giudizio di opposizione per l’annullamento della gara, e lamentava la impossibilità di realizzare il piano di investimenti programmato per il ritardo nell’acquisizione del cespite; non avendo potuto instaurare in tempo utile le trattative per l’acquisto di un immobile limitrofo (e necessario alla realizzazione di un complesso alberghiero).
Il Giudice di I grado, accertato che l’aggiudicazione provvisoria era stata annullata per una causa imputabile al professionista delegato (errore nella determinazione del ribasso), aveva ritenuto di dover reintegrare il patrimonio del danneggiato dell’intero pregiudizio subito, come se l’esito favorevole dell’asta gli avesse fatto sia acquisire il diritto al trasferimento del cespite, sia perdere la possibilità di realizzare la struttura alberghiera progettata (con liquidazione del lucro cessante in via equitativa).
La Corte di Appello, con motivazione logico giuridica esente da censure e, comunque, condivisa e fatta propria dalla Suprema Corte, pur confermando la responsabilità extracontrattuale del notaio, per l’errore commesso nella sua qualità di ausiliario del Giudice, aveva accolto l’impugnazione fondata da un lato sulla mancanza di un diritto o, comunque, di un interesse meritevole di tutela a veder cristallizzata la situazione scaturente da un atto endoprocessuale per di più invalido, e dall’altro sulla non imputabilità al professionista della decisione di procrastinare l’acquisto dell’ulteriore cespite necessario per la conclusione dell’affare programmato.
Si deve, infatti, rilevare come il codice preveda e tuteli unicamente l’aggiudicatario definitivo, ponendolo al “riparo” da eventuali nullità endoprocessuali (ex art. 2929 c.c.), e sancendo la responsabilità del creditore procedente per i danni e le spese per l’ipotesi che ne subisca l’evizione (art. 2921 c.c.): nessuna norma dell’ordinamento afferma, al contrario, l’esistenza di un diritto o, comunque, tutela le ragioni (di fatto, quindi) di colui che ha ottenuto la mera aggiudicazione provvisoria.
Diverso è, invece, il profilo della tutela dell’affidamento riposto dal partecipante all’asta nel caso preso in esame, da limitarsi però al solo interesse negativo che risulti effettivamente leso.