In tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato, l’elemento differenziale rispetto al lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d’impresa risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce lo stesso apporto, dovendosi verificare l’autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite.
Pertanto, quando sia resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell’associato nella gestione, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale favor accordato dall’art. 35 cost., che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
La sentenza della Cassazione
Con le sentenza che si annota, la Cassazione torna ad affrontare il problema della distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa.
Le due tipologie
Per differenziare le due tipologie, pur avendo indubbio rilievo il nomen juris usato dalle parti, occorre accertare se lo schema negoziale pattuito abbia davvero caratterizzato la prestazione lavorativa o se questa si sia svolta con lo schema della subordinazione (cfr. cass. 24 febbraio 2011 n. 4524).
Nel caso in cui l’espletamento della prestazione dell’associato assuma caratteri in tutto simili a quelli che connotano un rapporto di lavoro subordinato, l’elemento differenziale tra le due fattispecie va rinvenuto nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l’apporto della prestazione lavorativa.
Gli indici decisivi
In particolare, secondo la corte, occorre ricorrere a due indici decisivi: la partecipazione al rischio di impresa, intesa come “partecipazione sia agli utili che alle perdite” (art. 2553 c.c.) e la presenza di “controllo sulla gestione” (art. 2552 c.c.) da parte dell’associato.
La sentenza riveste notevole interesse in quanto consolida, attraverso innesti confermativi, l’interpretazione dominante in tema di elusione della disciplina del lavoro subordinato attraverso lo schema associativo, frutto di un pluridecennale sforzo ermeneutico compiuto non senza difficoltà dalla giurisprudenza del lavoro (v. in ultimo cass. 28 gennaio 2013 n. 1817; cass. 28 maggio 2010 n. 13179; cass. 22 novembre 2006 n. 24781; cass. 19 dicembre 2003 n. 19475).
Nel ragionamento seguito dalla corte, la dipendenza del corrispettivo del lavoratore associato dal risultato economico dell’impresa e l’esercizio di un effettivo potere di controllo sulla sua gestione (segnatamente in sentenza “ingerenza nella gestione”, perifrasi alla ricerca di moduli espressivi invero distanti dal tipo legale in questione, in cui l’associante è titolare esclusivo della gestione per espressa previsione dell’art. 2552 c.c.) divengono elementi il cui difetto assume un rilievo quasi decisivo per convertire quello associativo in contratto di lavoro subordinato.
Il corredo probatorio
A tal fine il corredo probatorio può vertere non solo sulla dimostrazione del vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c., prova certo ardua, ma anche orientarsi a dimostrare L’assenza Di Quei Profili Di Aleatorietà Che Devono Connotare La Prestazione Di Lavoro Apportata In Cambio Di Una Partecipazione Agli Utili D’impresa ex art. 2549 c.c..
L’associato, a norma degli articoli 2552 e 2553 c.c., ha infatti sempre diritto all’esercizio del controllo (almeno nella forma della “consegna del rendiconto”) e può vedere neutralizzato il compenso della sua prestazione lavorativa, e cioè patire le perdite, senza vedersi riconoscere alcuna garanzia retributiva per il lavoro svolto diversamente, il lavoratore subordinato ha sempre diritto ad una retribuzione proporzionale e sufficiente (art. 36 cost.) e, inoltre, non gli compete alcun potere di controllo approfondito, neppure quando partecipi agli utili (artt. 2099 e 2102 c.c.).
Perciò, in assenza di seria partecipazione al rischio di impresa, il giudice ricorre al favor lavoratoris: una volta accertata la deficienza dei requisiti tipici della associazione, la suprema corte converte il contratto in uno di lavoro subordinato, invocando il disposto dell’art. 35 cost..
Individuare il modello partecipativo di riferimento – necessario ed assoluto quello dell’associato, che subisce il rischio di mancato guadagno, eventuale e ulteriore quello del subordinato, per il quale gli utili sono solo aggiunti – è, nel ragionamento condotto dal giudice di legittimità, grimaldello decisivo per riqualificare il rapporto di lavoro nei casi dubbi.