La decisione delle S.U. (sentenza n. 9184 dell’08.04.2008), che ha modificato l’orientamento, del tutto prevalente, seguito in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità, è di indubbia rilevanza.
Le Sezioni Unite infatti hanno ritenuto (in un caso attinente obbligazioni contrattuali assunte dall’amministratore) che il creditore del condominio non possa agire esecutivamente nei confronti di uno o più condomini per l’intero, ma solo per la quota (millesimale) di cui i singoli sono portatori.
Il principio della solidarietà in presenza di più condebitori infatti verrebbe meno – anche per evidenti ragioni di giustizia sostanziale – di fronte alla divisibilità ex se di qualsiasi obbligazione pecuniaria.
Le conseguenze di tale affermazione sono state evidenziate da tutti i commentatori della decisione (a tacer d’altro per l’aggravio dei costi che deriverà dalle immaginabili richieste di garanzie da parte, ad esempio, delle ditte incaricate di lavori per rilevanti importi) soprattutto per le difficoltà in capo al creditore di conoscere con precisione i componenti e le quote dei singoli; e a ciò da ora in poi si provvederà fin dall’affidamento degli incarichi, anche per forniture stabili.
Altro aspetto da considerare (mentre non è “troppo” in contrasto col decisum che si commenta la successiva Cass. n. 14813 del 04.06.08 che ha, invece, riaffermato la solidarietà tra comproprietari dello stesso immobile) è quello della sorte delle obbligazioni risarcitorie che facciano capo ad un condominio.
Se con riguardo alla sentenza delle S.U. si è parlato di favor debitoris occorrerebbe considerare, in capo al creditore di un risarcimento, le stesse difficoltà di recupero appena accennate (e che si aggravano considerando come – vd. Cass. n. 12013 dell’01.07.04 – in casi di responsabilità extracontrattuale dovrebbe tenersi conto della composizione condominiale all’epoca del fatto illecito).
La giustizia sostanziale cui si è (anche) ispirata la decisione dello scorso aprile potrebbe infatti avere rilievo – in questi ultimi casi – ex parte creditoris (del risarcimento di un danno).
Resta il dato secondo cui, consolidatosi con (in) una sentenza, anche il credito pecuniario del danneggiato risulterà ex se divisibile, rendendo forse “derogabile” la regola di cui all’art. 2055 c.c. come lo è stato per quella dell’art. 1294 c.c.
Recente decisione di merito del Tribunale di Roma – in consapevole “disapplicazione” della sentenza a S.U. – ha invece riaffermato la solidarietà passiva tra i condomini proprio in caso di responsabilità extracontrattuale.
Avv. Stefano Giove