A meno di un mese dall’approvazione alla Camera delle modifiche alla legge 448 del 1998 (che ha riscritto il comma 49 bis ed introdotto il quater), il Tribunale di Roma si è già pronunciato sui presunti profili di illegittimità costituzionale dell’intervento.
Il “Giudice istruttore”, dopo aver riportato il testo della “recentissima riforma”, ha enucleato 5 aspetti “salienti” : 1) il riconoscimento del diritto potestativo anche in capo ai venditori di procedere all’affrancazione dal vincolo di prezzo massimo di cessione,; 2) l’attribuzione al MEF, previa intesa in sede di conferenza unificata ex art. 9 D Lgs 281/97, di determinare gli oneri di affrancazione in ragione del prezzo massimo di cessione e della durata residua del vincolo, nonché i criteri e le modalità di dilazione del pagamento; 3) nell’aver precisato che in pendenza della procedura di rimozione dei vincoli l’acquirente non può agire contro l’alienante per la ripetizione dell’indebito; 4) l’efficacia retroattiva “sanante” dell’estinzione dell’onere reale; 5) l’espressa estensione alle compravendite intervenute prima dell’entrata in vigore della legge.
Sulla base di tale premessa, sono state ritenute manifestamente infondate le seguenti questioni di illegittimità:
- a) per violazione dell’art. 3 della Costituzione (non consentendo a tutti i cittadini l’accesso alla proprietà), in quanto l’art. 35 della legge 865/71 non può garantire a tutti tale diritto;
- b) per violazione del principio di ragionevolezza e di legalità (impedendo l’esercizio dell’azione ex art. 2033 cc e per esercizio arbitrario e discriminatorio dell’intervento), sia perché non è precluso al legislatore di intervenire su diritti esistenti non coperti da giudicato, sia per la finalità “di risolvere con soluzioni di compromesso ragionevoli ed eque conflitti sociali in essere di vasta portata” e di evitare “pur lecite” condotte speculative di una parte contrattuale in danno dell’altra;
- c) per violazione degli art. 3, 24 e 102 della Costituzione, nonché dell’art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ledendo il diritto ad un giusto processo e di non ingerenza del potere legislativo in quello giudiziario), in quanto l’intervento è stato emanato nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 del 2018, non risolve una singola controversia, lo Stato Italiano non è parte del giudizio, ed il vasto e diffuso contenzioso è derivato dalla sentenza delle SSUU 18135 del 2015 che ha “interpretato retroattivamente la confusa e frammentaria normativa” ribaltando l’orientamento precedente della giurisprudenza, dei notai e dei Comuni, e senza tener conto dell’impatto sociale della decisione e della “condotta speculativa inversa dell’acquirente”;
- d) per violazione del principio di irretroattività , poiché non esiste un principio assoluto e costituzionalmente tutelato in materia civile di intangibilità dei diritti.