Il 17 giugno di quest’anno, con alcune brevi considerazioni, abbiamo pubblicato la sentenza 21/4/16 del Tribunale di Torino (G. Aloj) segnalandone – tra l’altro – la valutazione positiva, in termini di costituzionalità, della L.208/15 che ha modificato la c.d. norma di chiusura in tema di locazioni abitative (con limitazione temporale a metà luglio ’15 della riduzione del corrispettivo annuo al triplo della rendita catastale nei casi di omessa o tardiva registrazione del contratto).
Per avere un panorama più completo è necessario ora fare altrettanto con una pronuncia, di poco successiva, del Tribunale Milano (28/5/2016, G. Manunta).
Prescindendo da ogni altra considerazione ci si limita ad evidenziare il comune giudizio positivo sulla legittimità del nuovo articolo 13; perché detta una disciplina organica, con legge ordinaria, tale da attuare un equo contemperamento degli interessi tra i conduttori divenuti incolpevolmente morosi in virtù delle pronunce di incostituzionalità e i locatori soggetti ad una riduzione del corrispettivo, ora (più) limitata nel tempo e senza più alcuna incidenza sulla durata del rapporto. Il tutto pur partendo da ricostruzioni che appaiono notevolmente distanti, anche se connotate dalla comune valutazione di quella comminata dall’art 1 comma 346 della L 311/2004 come una nullità, per così dire, effettiva.
La divergenza emerge netta non solo in tema di efficacia sanante della registrazione tardiva (per Trib. Milano possibile fino al 31/12/2015, purché effettuata prima della domanda giudiziale), ma anche con riferimento alla portata/lettura da dare all’attuale comma 7 dell’art.13.
Per la decisione in commento – infatti – il termine “perentorio” della registrazione nei 30 giorni produce le conseguenze indicate al comma 6 proprio perché quello successivo “prevede l’applicabilità della normativa solo alle ipotesi insorte successivamente alla entrata in vigore (1.1.16) della legge stessa” (la n. 208/15, quindi, e non la n. 431/98).
Secondo la pronuncia di Torino, invece, il tratto caratterizzante la nuova disciplina è costituito (oltre che da una conferma della inutilità ai fini civilistici della registrazione tardiva) proprio dalla retroattività della (nuova) previsione; consentita secondo la giurisprudenza del Giudice delle Leggi (v. sent. 146/15 in tema di equiparazione di ‘tutti’ i figli, estesa anche alle successioni aperte prima della novella in esame in quel caso), perché solo in tema penale esiste copertura al massimo rango (ex art. 25 comma 2 Cost.) del principio opposto.
Va rammentato che alla Corte è stata, invece, rimessa proprio la valutazione di legittimità della nuova regola esattamente nella parte in cui fraziona il dovuto per il godimento del bene (sempre in casi di regolarizzazione tardiva) tra il periodo antecedente alla sentenza n.169 del 16.7.2015, che ha bocciato il goffo tentativo del legislatore di salvare fino al 31/12/15 la drastica riduzione del corrispettivo (imposta a latere della introduzione della cd ‘cedolare secca’) e quello successivo, in cui la “sanzione” per il locatore, fiscalmente infedele, ne vede la riduzione soltanto ai valori minimi (ex art.2 comma 3 L.431/98) determinati dalla contrattazione tra le associazioni di categoria.