La legge Gelli ha già disciplinato accuratamente il problema della retroattività e della ultrattività imponendo per entrambe una durata decennale .

Tuttavia la natura contrattuale della responsabilità, con conseguente termine decennale di prescrizione e la incerta individuazione del dies a quo di quest’ultima potrebbero rendere insufficiente la retroattività e/o l’ultrattività decennale, e sarebbe stato opportuno prevedere una retroattività illimitata come già è avvenuto per le polizze di RC professionale degli avvocati con DM 22 settembre 2016. art. 2.

Il decreto in esame non si è spinto a tanto (e, forse, neppure avrebbe potuto farlo trattandosi di aspetto disciplinato direttamente dalla norma primaria) ma è auspicabile che l’autonomia privata si spinga a rendere illimitata la retroattività (ovvero di adottare il modello della c.d. claims made pura), soprattutto tenendo a mente anche il fatto che, proprio le preoccupazioni per la incerta individuazione del dies a quo della prescrizione, ha recentemente portato il legislatore (solo per quanto attiene alla responsabilità dei professionisti sanitari, ma non per le strutture) a dettare l’art. 8 della L. 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), in forza del quale “Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.”

Anche per quanto riguarda il presupposto per la ultrattività si sarebbe forse potuto fare di più e meglio. L’ultrattività deve necessariamente essere prevista solo per i casi di “cessazione definitiva per qualsiasi causa dell’attività dell’esercente la professione sanitaria”: tale presupposto va apprezzato per la sua ampiezza ma sarebbe stato opportuno prevedere anche una ultrattività per il caso in cui il professionista cambi il tipo di modalità di svolgimento della propria attività passando da una che richieda una polizza “completa” (cioè ai sensi dell’art. 10 c. II) a un’altra che richieda solo una polizza per colpa grave (art. 10 c. III). Il pensiero va ai giovani che, nei primi anni di carriera spesso lavorano nel privato con partita IVA (spesso con rapporto diretto con i pazienti) per poi essere come dipendenti.