La legge Gelli ha introdotto nel settore della responsabilità sanitaria l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia, mutuando un istituto che ha trovato finora applicazione nell’ambito della responsabilità obbligatoria per la circolazione dei veicoli (art. 144 cod. ass. prov.) e l’altrettanto obbligatoria assicurazione per gli incidenti venatori (art. 12, comma 10, Legge 157/92).

Come già si è accennato, l’analogia tra i tre settori è limitata alla sola obbligatorietà dell’assicurazione (peraltro, nel settore sanitario neppure assoluta, attesa la possibilità di adottare misure analoghe), mentre le notevoli differenze tra gli stessi avrebbero richiesto un’attenta calibrazione dell’istituto in ambito di RC sanitaria.

In particolare, i settori della Rc auto e della responsabilità venatoria vedono il mercato dominato da polizze dal contenuto pressochè standardizzato, basato sulla logica loss occurence,  che lasciano relativamente poco spazio all’autonomia contrattuale con la conseguenza che le eccezioni astrattamente proponibili (cioè proponibili a prescindere dalle limitazioni previste dalla legge) dalle compagnie al terzo danneggiato sono anch’esse molto simili e relativamente limitate. Nell’ambito della Rc sanitaria, invece, il trasferimento del rischio al mercato assicurativo può avvenire con modalità molto differenti, essendo possibili non solo la ritenzione dell’intero rischio mediante l’adozione di misure equivalenti, ma anche la convivenza di Self insurance Retention (SIR) e di polizza assicurativa. Inoltre, in quest’ultima, è possibile l’inserimento di franchigie, spesso di importo anche assai rilevante. Il contenuto delle polizze, inoltre, può differire anche notevolmente, ad esempio sotto il profilo degli obblighi informativi, della retroattività, e di definizioni fondamentali quali quelle di sinistro, circostanza, fatto noto, etc. etc..

Le eccezioni opponibili

A fronte di un panorama così articolato, la previsione dell’azione diretta del danneggiato verso la compagnia di assicurazione pone una serie di delicate questioni che devono trovare sintesi nel novero delle eccezioni opponibili dalla compagnia nei confronti del danneggiato, che l’art. 12 della legge Gelli prevede che la compagnia possa opporre solo nei casi tassativamente previsti dal decreto delegato.

Il decreto delegato è quindi chiamato alla ricerca di un difficile equilibrio tra due opposte esigenze: da un lato, al fine di agevolare il paziente danneggiato, limitare al massimo le eccezioni opponibili (come già avviene nel settore RC auto ove l’art. 144 c. 2 cod. ass.  prevede che “Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno”). Dall’altro lato, al fine di promuovere lo strumento assicurativo al fine di aumentarne l’offerta sul mercato, aumentare il numero delle eccezioni opponibili, così da garantire all’assicuratore di non dover trovarsi a dover prestare una copertura per rischi maggiori di quelli quotati in fase di assunzione del rischio. In altre parole, a fronte di un’ampia autonomia contrattuale nella definizione dei contenuti di polizza, sarebbe opportuna un altrettanto ampio novero di eccezioni opponibili dalla compagnia assicuratrice al danneggiato ma ciò presenterebbe la controindicazione di rendere incerto l’esito dell’azione diretta intrapresa da quest’ultimo.

Il decreto prevede solo quattro eccezioni:

  1. fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;
  2. fatti generatori di responsabilità verificati e richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi contemplati dall’art. 5;
  3. le limitazioni del contratto assicurativo di cui all’art. 1, comma 1, lettere q) ed r) con riferimento alle coperture assicurative di cui al comma 1 dell’art. 10 della Legge; si tratta di eccezione assai importante tenuto conto che nel settore della r.c. sanitaria è diffuso il ricorso a franchigie di importo anche molto elevato o il ricorso alla SIR.
  4. il mancato pagamento del premio.

Non sono opponibili le eccezioni relative all’aggravamento del rischio, per violazione dell’obbligo di avviso e salvataggio, di secondo rischio, o relative ad altre clausole che l’autonomia contrattuale abbia più o meno opportunamente inserito nella polizza.

Tra le eccezioni non opponibili, meritano una particolare menzione quelle derivanti dalla violazione degli obblighi informativi da parte dell’assicurato (non invocabili neppure qualora la reticenza sia dolosa), cosicchè la compagnia è obbligata a risarcire il danno anche qualora lo stesso costituisca il manifestarsi di un fatto noto o di una circostanza non comunicata in fase di assunzione. L’inopponibilità di tale eccezione è condivisibile tenuto conto dell’attuale (eterogeneo) panorama della disciplina convenzionale degli obblighi informativi (e delle relative conseguenze) di cui si è già dato conto in precedenza. Tuttavia, l’inopponibilità di tale eccezione al danneggiato implica per le assicurazioni un notevole aumento del rischio che le stesse sono chiamate ad assumersi verso i terzi danneggiati (solo parzialmente temperato dalla possibilità di esercitare rivalsa verso l’assicurato per quanto la compagnia abbia corrisposto al danneggiato in conseguenza dell’inopponibilità allo stesso delle eccezioni contrattuali e della surroga ai sensi dell’art. 1203 c.c. nei confronti di eventuali coobbligati solidali) e ciò potrebbe comportare un ostacolo all’incremento dell’asfittica offerta nel settore, giacchè le compagnie che decideranno di offrire prodotti in ambito sanitario dovranno assumere rischi anche maggiori e diversi da quelli oggetto di polizza (salva la possibilità di operare poi rivalse sugli assicurati) e ciò non potrà che comportare un aumento dei premi.

L’esperibilità dell’azione diretta

La limitatezza delle eccezioni opponibili assume una rilevanza ancora maggiore in relazione alle polizze già in essere al 16 marzo 2024, per le quali si pone il delicato problema di stabilire a partire da quale momento il danneggiato possa esercitare l’azione diretta.

Deve essere a tal proposito ricordato che l’art 12 comma sei della legge Gelli prevede che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle  polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.” L’argomento testuale, quindi, induce a ritenere che, entrando in vigore il decreto attuativo il 16 marzo 2024, da tale momento si realizzi il presupposto per l’esercizio dell’azione diretta verso le compagnie assicurative.

Tale situazione potrebbe rivelarsi particolarmente penalizzante per le compagnie le quali si ritroveranno esposte all’azione diretta nei confronti di soggetti nei confronti dei quali potranno opporre solo le eccezioni previste dall’art. 8 del decreto e non anche le altre previste dalla polizza, con la conseguenza di ritrovarsi a dover far fronte (quantomeno verso il danneggiato e con possibilità di surroga o regresso verso l’assicurato) a un rischio più ampio di quello assunto contrattualmente senza aver incassato un premio che tenesse conto di tale eventualità.
In senso contrario, è stato da taluno sostenuto che, essendo stato concesso un periodo di 24 mesi per adeguare le polizze alle nuove previsioni (e, quindi, anche ai maggiori rischi derivanti dall’azione diretta), sia solo a partire da tale momento che l’azione diretta potrà essere esercitata (come si legge qui). Nello stesso senso, potrebbe altresì sostenersi che, il complessivo tenore delle disposizioni transitorie sia nel senso di ritenere che l’entrata in vigore dell’intero decreto (e non solo di alcune previsioni dello stesso) sia posticipata di 24 mesi. Sarà interessante vedere che soluzione verrà accolta dalla giurisprudenza.