Il nuovo comma 2 dell’art. 2549 c.c.

Il nuovo comma 2 dell’art. 2549 c.c., introdotto con l. 92/2012, vieta ad un associante di assumere più di tre associati in una medesima attività.

L’inottemperanza comporta la sanzione civile della conversione ex lege del contratto in uno di lavoro subordinato, con tutti gli associati.

Al di là dei dubbi (di costituzionalità, come di opportunità) che potrebbero essere sollevati, il legislatore si proponeva lo scopo di ridurre drasticamente l’utilizzo del contratto attraverso un metodo “empiristico”.

Trascurava però gli effetti potenzialmente esiziali della previsione sui bilanci delle aziende che avevano fatto negli anni largo uso del contratto in questione – anche utilizzato come sostituto funzionale del lavoro subordinato.

Per scongiurare l’effetto di conversione, una nota azienda del settore maglieria aveva fatto ricorso alla stipula di un contratto collettivo in deroga alla legge, ex art. 8, d.l. 138/2011, conv. 148/2011, per posticipare l’entrata in vigore della disciplina limitativa dietro la promessa di intraprendere un «percorso ragionato di stabilizzazione dei contratti».

Terminato il periodo di proroga di dodici mesi, è intervenuto il legislatore.

L’art. 7-bis, introdotto in sede di conversione del d.l. 76/2013, con l. 99/2013, permette ai falsi associanti una stabilizzazione dei lavoratori associati quasi indolore, attraverso la stipula di appositi accordi in sanatoria.

La stabilizzazione degli associati con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato è soggetta a due condizioni:

1) I rapporti devono essere in esecuzione al momento della stipula dell’accordo;

2) le parti devono sottoscrivere atti di conciliazione ex art. 410 ss. c.p.c.;

… e a due termini:

1) un termine finale per stipulare gli accordi, dapprima 30 settembre 2013, ora posticipato al 31 marzo 2014 dall’art. 1, co. 133, della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014) (1).

2) un termine successivo per il deposito presso l’Inps della documentazione necessaria nei tempi stabiliti (v. nota 1)

I lavoratori beneficiano di:

a) una parziale limitazione della facoltà di recesso del datore, al quale è precluso nei sei mesi successivi all’assunzione intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (co. 3);

b) un versamento a titolo di contributo straordinario integrativo, a favore della gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, l. 335/1995, di una somma calcolata ai sensi del comma 4 dell’art. 7-bis, che è condizione sospensiva della stabilizzazione.

I datori di lavoro conseguono ai sensi del comma 7 i seguenti vantaggi (2)

a) nelle more del controllo dell’Inps: la sospensione degli effetti di tutti i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti, (salvi i termini di cui agli artt. 14 o 28 della L. n. 689/1981, secondo circ. Min. Lav. n. 35/2013);

b) all’esito del controllo positivo dell’Ente previdenziale:

1) l’estinzione degli illeciti previsti dalle  disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta (purché non in corso al momento della stipula) e salvi gli effetti nei confronti di lavoratori titolari di posizioni contrattuali differenti (i.e. lavoratori a progetto o a partita-IVA);

2) l’inefficacia dei provvedimenti amministrativi emessi. Ne esce travolta ogni altra questione conseguente o connessa.

Non sono ad oggi disponibili dati statistici che testimonino il successo (o l’insuccesso) della procedura. Gli accordi ai sensi dell’art. 7-bis, somiglianti ad un condono tombale, rappresentano ad ogni modo una novità in questo campo del diritto; novità dettata dai “tempi” e dal nuovo approccio per così dire employer-friendly che ha spesso orientato le ultime scelte del legislatore, in un’ottica occupazionale.

Eppure il meccanismo messo in piedi pare apprezzabile, in quanto consente una scappatoia da un contenzioso sistemico, che sarebbe divenuto presto insostenibile.

Inoltre la procedura, connotata non solo da una finalità deflattiva, ma anche dal preminente carattere premiale (per il datore), consentirà forse anche a tanti associati fittizi (spesso giovani e a rischio disoccupazione) di ottenere un posto di lavoro sostanzialmente stabile e tutelato per la prima volta.

Allo stato non è possibile valutare se e quanto la procedura potrà avere effetto positivo.

 


note

[1] Cfr. circolari Inps 167/2013 e 3/2014. È utile rilevare che la norma al momento della sua emanazione disponeva un curioso effetto retroattivo: individuava infatti un periodo coperto dalla sanatoria decorrente dal 1 giugno 2013 che includeva anche accordi stipulati in un tempo anteriore all’entra in vigore del d.l. 76 (28 giugno 2013), purché rispondenti ai crismi legali. Il termine è scaduto una prima volta il 30 settembre. L’art. 1, co. 133, l. 147 del 27 dicembre 2013, lo ha posticipato, sostituendo la precedente data finale con il 31 marzo 2014. Così facendo si è scelto scientemente di riprodurre lo stesso meccanismo di retroazione degli effetti in sanatoria già sperimentato nel giugno dello scorso anno. Rientrano perciò nella previsione anche accordi stipulati tra il 30 settembre 2013 e il 1 giugno 2014 (giorno di entrata in vigore dell’art. 1, co. 133, citato), e comunque non oltre il 31 marzo 2014, salvo ulteriori – non improbabili – ripensamenti sul punto da parte del legislatore.

[2] Il comma 7, art. 7-bis, estende gli effetti non solo ai «pregressi rapporti di associazione», ma anche a non meglio precisate «forme di tirocinio».