Il problema giustizia rimane uno dei più discussi e di difficile soluzione. La ricerca di una sua soluzione sembra però gravare tutta in capo ai cittadini, ad evidenziarlo è il tanto discusso recente provvedimento adottato con il D.L. 98/2011, che in un clima in cui ancora si discute della legittimità della obbligatorietà di uno strumento che dovrebbe essere rimesso alla piena autonomia delle parti, ha compromesso anche la garanzia dell’imparzialità del mediatore.
In attesa dell’emanazione della Circolare che dovrà fare chiarezza sull’istituto della mediazione obbligatoria nell’ambito del processo tributario diversi sono i dubbi e le perplessità .
Che il sistema giustizia sia in seria crisi lo attesta il fatto che, come riportato in un articolo dell’Espresso “in un grande distretto come quello di Bari il giudizio di primo grado ha una durata “media” di 1.346 giorni. A Reggio Calabria la regola è un’ attesa di 2.056 giorni per un verdetto d’Appello, tuttavia è Messina la città che senza dubbio ha il record di lentezza delle cause: in media 1.449 giorni in Tribunale, 1.410 in appello, 614 perfino davanti ai Giudici di Pace”.
Quello che però ci si chiede è fino a che punto le inefficienze della macchina burocratica amministrativa debbano gravare sui cittadini.
Ed infatti, dopo il fallimento legato al rimedio dell’indennizzo dovuto ai cittadini per le lungaggini processuali (che ha solo compromesso ulteriormente le casse del nostro Paese), il legislatore italiano, con notevole ritardo rispetto ad altri ordinamenti europei, ha spinto lo strumento della Mediazione, utilizzandolo però in un modo del tutto originale e snaturando quelli che sono i suoi veri caratteri.
Ossia dimenticando che l’istituto non è un semplice strumento deflattivo del carico giudiziario ma un metodo di risoluzione delle controversie realmente alternativo alla logica avversaria le propria dei sistemi occidentali, in cui protagoniste della risoluzione del conflitto che li occupa sono le parti stesse.
Tuttavia, mentre la scelta dell’obbligatorietà poteva essere giustificata dallo scopo di promuovere l’Istituto ostacolato dai pregiudizi dimostrati in primis dalla classe forense, non altrettanto può dirsi circa la decisione di non assicurare più ai cittadini neanche il carattere dell’imparzialità.
In attesa di futuri chiarimenti, non pochi dubbi sorgono dunque in ordine alla funzionalità ed al grado di tutela che possa offrire al contribuente la mediazione tributaria, che diverrà obbligatoria a partire dall’1 aprile 2012.
L’art 17 bis del d. l 98/2001 intitolato “il reclamo e la mediazione” stabilisce che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo.
La proposizione del reclamo, come specifica il 2 comma, “è condizione di ammissibilità del ricorso. L’Inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del Giudizio”. Il 5 comma dell’articolo in esame poi precisa che: “il reclamo va presentato alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili” Questa previsione si discosta, evidentemente, dal sistema di mediazione civile e commerciale delineato dal D. lgs. 28/2010 (laddove la scelta della mediatore è rimessa al proponente la conciliazione) ma più in generale dalla stessa natura dell’istituto così come è stato concepito negli altri paesi europei. Il mediatore deve, infatti, per definizione essere un soggetto terzo, neutro ed imparziale.
Che l’Istituto non abbia un mero carattere deflattivo ma possa considerarsi come una sorta di strumento utilizzabile in modo del tutto arbitrario da parte del fisco appare del tutto evidente alla luce della previsione secondo la quale, in assenza del reclamo in discussione, il ricorso è inammissibile e tale inammissibilità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Se anche, quindi, il ricorso giurisdizionale sia stato presentato tempestivamente, ma non viene presentato il reclamo amministrativo contenente l’istanza di mediazione, rilevata l’inammissibilità, il provvedimento impugnabile diventa definitivo e non più suscettibile d’impugnazione.
Come evidenziato dunque dal Prof. Alberto Marcheselli: “Le conseguenze dell’omessa attivazione della procedura in materia tributaria sono pertanto assai più gravi, perché al giudice non è data la possibilità di assegnare termine per iniziare la procedura e la domanda giudiziale resta radicalmente senza effetto”.
Avv. Valeria Panella