Con la Sentenza 118 del 23.06.2025, la Corte Costituzionale ha smantellato un altro “pezzo” del c.d. “Jobs Act” (D. lgs. n. 23 del 04.03.2015) e nello specifico l’art. 9, 1 comma, secondo cui nei licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunge i requisiti dimensionali all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori – non occupando più di 15 lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non più di 60 dipendenti complessivamente – l’ammontare dell’indennità risarcitoria “non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr”.
La Corte Costituzionale ha stabilito che l’imposizione del limite massimo di 6 mensilità “fisso e insuperabile”, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, in aggiunta alla previsione del dimezzamento degli importi indicati agli artt. 3, comma 1, 4 comma 1 e 6, comma 1, del D. lgs. n. 23/2015, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia “circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato”, né da “assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro”.
Gli effetti pratici della sentenza in commento consistono nell’elevazione della soglia massima risarcitoria per aziende in regime di “tutela obbligatoria” che diventa da (un massimo di) 6 mensilità a 18 mensilità, ossia la metà delle 36 mensilità previste dall’art. 3, 1 comma del D. lgs. n. 23/2015, richiamato dall’art. 9, 1 comma (nella parte rimasta “in piedi” dopo la sentenza in esame).
Pertanto, nel caso di declaratoria di illegittimità di un licenziamento comminato da un datore di lavoro “sotto soglia” (in regime, dunque, di “tutela obbligatoria”), il “range” da corrispondere al lavoratore sarà compreso da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 18 sempre secondo la (ancora eccessiva, a parere dello scrivente) discrezionalità del Giudice del Lavoro, che parametrerà l’indennità risarcitoria sulla base delle dimensioni dell’impresa, della durata del rapporto, del livello di inquadramento del lavoratore e del comportamento processuale delle parti.
Trattasi a parere mia di una sentenza “punitiva” nei confronti di un legislatore da anni inerme agli avvisi della stessa Corte Costituzionale che sulla materia dell’indennità risarcitoria aveva già in passato, con la sentenza n. 183/22, lanciato un monito al legislatore affinché intervenisse per adeguare la forbice massima di tale indennità per le aziende sotto i 15 dipendenti.
La materia era poi “sensibile” anche per l’opinione pubblica tanto che era stato recentemente ammesso uno specifico quesito referendario sul punto, il cui esito elettorale è stato cancellato dal mancato superamento del quorum (il quesito, proposto dalla CGIL e supportato da una parte politica, invero, richiedeva di abolire integralmente il tetto massimo dell’indennità rimettendo esclusivamente al Giudice la valutazione del quantum).
In conclusione ritengo che, se da un lato era assolutamente auspicabile un intervento che adeguasse e attualizzasse la norma in esame e dunque la soglia massima di risarcibilità del danno da licenziamento illegittimo nelle “piccole imprese” , dall’altro reputo sbagliato continuare a considerare preminente il dato numerico / occupazione delle imprese per determinarne la “forza economica” (aziende con 3 dipendenti possono fatturare ed ottenere utili superiori ad altre con 16 e più dipendenti).
Inoltre, resta il “problema” della eccessiva discrezionalità dei giudici nel calcolo dell’indennità, che era stata invero limitata dalla prima versione del D. lgs. n. 23/2015, poi smantellata con le pronunce della Corte Costituzionale n. 194/2018 e 150/2020 (era infatti previsto in origine un meccanismo “secco” di calcolo dell’indennità, secondo un ordine crescente per ogni anno di servizio).
Si segnala che la pronuncia della Corte in commento entra “a gamba tesa” nei giudizi in corso – consentendo dunque alle difese dei lavoratori di modificare durante i rispettivi giudizi le conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo – ma si applica, riferendosi alla norma del “Jobs Act” falcidiata, solamente ai lavoratori assunti successivamente al 07 marzo 2015, data di sua entrata in vigore. Resta dunque una evidente disparità di trattamento tra gli assunti ante 07 marzo 2015 e quelli “post” poiché, a parità di condizioni, per i primi resta in vigore l’art. 8 della legge n. 604/66 (come riformato dalla legge n. 108/90) che prevede ancora la soglia massima di risarcibilità pari a sei mensilità.
Sarebbe davvero auspicabile un intervento “integrale” del legislatore volto a rivedere tutta la disciplina dei licenziamenti nell’Ordinamento italiano, non solo per quanto concerne la parte risarcitoria, ma anche le ragioni giustificative oggettive e soggettive (compresa la giusta causa la cui definizione è “colorata” da una copiosa giurisprudenza spesso e volentieri non univoca anche per situazioni analoghe o addirittura eguali”.
Avv. Federico Bertorello