Nella conclusione di un contratto di compravendita e del collegato contratto di mutuo, quali sono le rispettive responsabilità del notaio e della banca in caso “furto d’identità” di uno dei contraenti?
Il notaio può dirsi esclusivamente responsabile dell’accertamento delle identità dei contraenti, in particolare del soggetto che assume la qualità di acquirente e di mutuatario, pur in presenza di una istituzione, quale quella bancaria, che è in condizione di collaborare in questa attività?
Con una recentissima pronuncia (n. 393/2023 dello scorso 19. 01.2023), la Corte di Appello di Roma ha fornito una chiara risposta, richiamando e confermando l’orientamento della Suprema Corte in tema valutazione della condotta professionale del notaio rogante in relazione all’attività di identificazione delle parti contrattuali – ed in particolare del soggetto che assume la qualità di acquirente e di mutuatario – in ipotesi di cd. “furto di identità ”.
La fattispecie è quella, purtroppo ancora frequente, che vede la conclusione del contratto di compravendita immobiliare e del coevo contratto di mutuo da parte di un soggetto che, fornendo al pubblico ufficiale una serie di documenti falsi, tra i quali in primo luogo quelli di identità personale, acquista un immobile, richiedendo anche la concessione di una somma di denaro a titolo di mutuo.
Secondo gli Ermellini, pur se ai sensi dell’articolo 49 della legge notarile, il notaio deve provvedere all’identificazione personale delle parti contrattuali, acquisendone certezza anche al momento della attestazione, “valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento”, è anche vero che la stipula dei rogiti all’interno dei locali della banca mutuante, la circostanza che l’acquirente ne fosse correntista e, soprattutto, l’istruttoria svolta dall’istituto di credito ai fini della delibera di mutuo rappresentano “… elementi forti e convincenti, tutti concorrenti a costruire un quadro di ragionevole certezza circa l’identità delle parti” (sentenza, sez. III, 4.06.2021, n. 15599).
In particolare, qualora il notaio proceda con l’identificazione personale, sia esaminando i documenti di identità, sia confrontando la corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati (e, perciò, acquisiti) nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell’istruttoria del mutuo, si può certamente ritenere che abbia adempiuto il proprio obbligo professionale, “mentre è contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga dell’erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base deh ‘apparente regolarità della carta d’identità”(in questo senso anche Cass., sez. III, 29.05.2018, n. 13362).
Recependo questo orientamento e rivelando una rara concretezza ed aderenza alla realtà, il Collegio romano così conclude: “D’altra parte … non è possibile pensare che il notaio – laddove non conosca personalmente l’acquirente, come spesso succede – sia tenuto sempre a valersi di fidefacienti soprattutto quando la stessa banca si comporti in modo tale da funzionare essa stessa da fidefaciente ”.