Cass. 01.02.2019, Sez. Lav. n. 3139

 Il caso all’esame della Suprema Corte riguarda una impugnativa di licenziamento, eseguita entro 60 giorni dalla sua comunicazione ai sensi dell’art. 6 L. 604/1966, ma sottoscritta soltanto dal legale, benché lo stesso avesse precisato di agire “in nome e per conto” del lavoratore.

Dopo un iniziale rigetto del Tribunale di Genova dell’opposizione del lavoratore avverso l’ordinanza, che a sua volta aveva respinto l’impugnativa del licenziamento con il rito “Fornero”, anche la Corte di Appello di Genova rigettava il reclamo del lavoratore, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine, benché il legale del lavoratore avesse prodotto in giudizio l’originale della procura, con data certa anteriore all’impugnativa.

In particolare, la corte territoriale aveva rilevato che nell’atto del legale non si faceva cenno alla procura e che questa non era stata trasmessa, nemmeno successivamente, al datore di lavoro nel termine perentorio.

La problematica trasmessa al vaglio della Suprema Corte è duplice:

  • se il difensore deve provare la fonte del potere conferitogli, pur in assenza di richiesta;
  • se tale prova soggiace al termine perentorio stabilito per l’impugnazione.

La Corte di Cassazione, richiamando i precedenti giurisprudenziali, osserva anzitutto che l’interpretazione della norma non consente di gravare il difensore dell’onere di comunicare o documentare i suoi poteri quando non ne venga fatta esplicita richiesta.

Se infatti all’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in quanto atto tra vivi a contenuto patrimoniale, possono applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano i contratti (art. 1324 cod. civ.), andranno parimenti applicati i requisiti di forma stabiliti dall’art. 1392 cod. civ. secondo il quale la procura è conferita con la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere e la regola dell’art. 1393 cod. civ. che prevede il rilascio di una copia della procura su richiesta del terzo che contratta con il rappresentante.

In assenza, quindi, della richiesta da parte del datore di ottenere copia della procura rilasciata dal lavoratore impugnate, il difensore non ha alcun altro obbligo al momento dell’invio della missiva e non si pone alcun problema di efficacia dell’impugnazione, salva poi la dimostrazione che la procura è stata conferita prima.

Svincolato quindi l’onere della prova dal termine di decadenza, la Cassazione ha stabilito che la prova dell’anteriorità della procura, rispetto all’impugnativa manifestata dal rappresentante, può dimostrarsi in giudizio con ogni mezzo.

Appena delineata rimane l’ipotesi della compatibilità dell’art. 1399 cod. civ., con riferimento alla retroattività della ratifica dell’attività compiuta dal rappresentante privo di poteri.

In tal caso, la regola si scontra con l’esigenza di certezza del diritto, imposto dal termine di decadenza per il suo esercizio.

L’iter logico e argomentativo della Corte consente, tuttavia, di poter ritenere valida la ratifica se intervenuta – anch’essa – nel termine di decadenza dell’impugnazione.