Con la sentenza 2513 del 13.09.2024 la Suprema Corte ha confermato il principio secondo il quale pretendere dal Notaio, indipendentemente dalle circostanze del caso concreto, l’immediato espletamento degli adempimenti di registrazione e trascrizione dell’atto – nella fattispecie, il giorno successivo – costituirebbe un’interpretazione dell’art. 2671 c.c. forzata ed arbitraria, nonché lontana dalle concrete dinamiche della realtà lavorativa.
Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, infatti, in ragione dell’ “elasticità” della norma, per riscontrare una responsabilità del notaio è necessario che al momento dell’esecuzione della trascrizione egli si trovi in una situazione di (ingiustificato) ritardo, per la cui valutazione non bisogna però considerare solo l’intervallo tra la data di ricezione dell’atto e la sua trascrizione, ma occorre verificare anche quando è avvenuta la trascrizione o l’iscrizione pregiudizievole.
Nel caso al vaglio della Corte, l’ipoteca oggetto di contestazione era stata iscritta a soli due giorni dalla stipula dell’atto di compravendita, la cui trascrizione era stata curata successivamente dal Notaio entro il trentesimo giorno.
Rispetto ai precedenti di legittimità, la terza sezione della Cassazione precisa in particolare: “Si è di fronte, in altri termini, ad una fattispecie equiparabile a quella in cui, non essendo previsto dal titolo, il termine viene stabilito dal giudice, con la particolarità che in questo caso tale determinazione avviene ex post e ai fini del giudizio di responsabilità. Una volta che il giudice abbia esercitato tale potere determinativo, trovano applicazione i principi generali in materia di ritardo nell’adempimento, di modo che, prima della scadenza del termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile (e, dunque, inconfigurabile l’inadempimento o inesatto adempimento). Conseguentemente, non applicandosi l’art. 1221 c.c., il debitore non risponde del fatto (lecito) del terzo produttivo del danno (nel caso di specie l’iscrizione pregiudizievole). La negligenza del notaio (astrattamente riscontrabile nell’aver atteso un mese prima di curare la trascrizione) diviene, pertanto, irrilevante dall’angolo visuale della responsabilità contrattuale, non potendo essere posta in connessione causale con il danno patrimoniale allegato (da ascriversi, come detto, alla condotta del creditore ipotecario)”