Il contratto di mutuo fondiario erogato in misura superiore al limite di finanziabilità è affetto da radicale nullità.
Il limite di finanziabilità, infatti, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determinerà la nullità di esso. Lo prevede l’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n.385 del 1993, il Testo Unico in materia bancaria e creditizia.
In ipotesi, resta, peraltro, salva la possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario avuto riguardo le circostanze del caso concreto e all’intento pratico perseguito dalle parti.
L’avvocato Maurizio Fusco, associate, interviene con una nota pubblicata su GiustiziaCivile.com per analizzare i casi di nullità del contratto di mutuo fondiario con riguardo alla finanziabilità.