La legge n. 134/2012

La l. 134 del 7 agosto 2012 che converte in legge con modificazioni il d.l. n. 83 del 22 giugno 2012 (c.d. decreto sviluppo) ha apportato modifiche rilevanti anche al sistema giustizia.

La situazione precedente alla promulgazione della Legge

Già alla fine del 2011 il Ministro (Direzione generale di Statistica) evidenziava che nel periodo dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011 la pendenza complessiva del contenzioso civile nel sistema processuale italiano era diminuita rispetto all’anno precedente dell’8,7%.

In relazione alla ripartizione tra gli uffici di merito, la pendenza complessiva nel periodo dal 2010 al 2011 era aumentata nelle Corti di Appello del 3,3% mentre era rimasta stabile nei Tribunale ed in decremento negli Uffici del Giudice di Pace (la flessione era del 9,4%).

Ma il dato più “allarmante” era quello che vedeva, pur nell’incremento del 3,3%, la lieve flessione delle iscrizioni di nuovi giudizi in appello (da 171.887 a 162.940) associata all’aumento della durata media dei procedimenti in secondo grado (da 947 a 1032 giorni, quindi + 9%).

Tale ultimo dato confermava l’impatto negativo che i giudizi di secondo grado avevano (ed hanno) sul sistema giudiziario italiano e sugli aspetti economici; da un lato per la perdita dello Stato nel far fronte al pagamento dagli indennizzi riconosciuti dalla c.d. legge “Pinto” e dall’altro per quella – forse più rilevante- dovuta alle conseguenze delle lungaggini processuali, con l’inevitabile effetto disincentivante sugli investimenti internazionali nel nostro Paese.

A conferma di quanto appena detto si riporta il dato emerso nel corso della relazione del Governatore della Banca d’Italia il 31 maggio 2011, dal quale emergeva che la lunghezza del giudizio civile ed in particolare delle impugnazioni comporta la perdita annua di un punto percentuale di PIL.

Evidente, quindi, l’esigenza di porre un freno all’utilizzo insensato del sistema delle impugnazioni civili, che potesse avere un impatto immediato oltre che concreto.

I lavori preparatori

Il dibattito sviluppatosi nel corso dei lavori preparatori del d.l. n. 83 del 22 giugno 2012  si è quindi incentrato sulla necessità di abbinare i problemi della giustizia a quelli economici, tentando di riformare uno dei punti cardine del sistema giudiziario – ovvero il sistema delle impugnazioni- utile a garantire un’adeguata tutela dei diritti, un’efficace applicazione dei contratti ed una tempestiva risoluzione  delle controversie tra i privati e tra questi ultimi e lo Stato.

Di qui la necessità di far fronte ad una modifica strutturata, utile a diminuire il carico di lavoro delle Corti di Appello, con l’intento di incanalare le forze della giustizia nella gestione dei giudizi più complessi o realmente meritevoli di revisione.

Il sistema del “filtro”

Nasce il sistema del “filtro” che consente al giudice del gravame di dichiarare inammissibile l’appello solo perché non connotato dalla ragionevole probabilità di  essere accolto. Si esaminano, di seguito, le modifiche nel dettaglio.

L’ ART. 342 c.p.c. e la nascita del “profilo volitivo”

La prima innovazione riguarda la struttura formale e sostanziale dell’atto di appello.

Il testo dell’articolo

Il testo dell’art. 342 c.p.c. previgente, prevedeva: “L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c. […omissis…]”

La l. 134/2012 comma 1 c.p.c.  rafforza l’esigenza della motivazione e la norma viene così modificata:

“L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, pena l’inammissibilità:

1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”

Lo scopo

Lo scopo è quello di circoscrivere l’impatto dell’appello sulla sentenza gravata e di agevolare il lavoro del giudice dell’impugnazione che, dalla sola lettura dell’appello, può facilmente isolare le questioni sollevate ed inquadrare immediatamente la questione di diritto.

Viene quindi richiesto che l’operatore che intenda impugnare la sentenza di primo grado debba, non solo manifestare la propria volontà in tal senso, ma inserire anche una parte argomentativa all’interno dell’atto introduttivo che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza gravata, incrini il fondamento logico giuridico seguito con una censura motivata.

La norma, per alcuni non sufficientemente chiara, riceve adeguata interpretazione dalla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro che con sentenza 15-29 gennaio 2010 n. 377 (Presidente e relatore Dott. Torrice), sintetizza e chiarisce i punti focali su cui costruire l’atto di appello.

Le precisazioni della Corte

La Corte precisa che, seguendo la ratio della norma, l’atto di appello deve: “indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice”.

Quindi, l’appellante non potrà più limitare la censura alle sole statuizioni del dispositivo, ma dovrà evidenziare le parti, ovvero capi e sottocapi della motivazione che non condivide e, per ogni singola statuizione e per ogni singola parte oggetto del gravame, articolare (e, ci si permette di aggiungere, suggerire) le modifiche che il giudice di appello deve apportare con apposita ricostruzione delle conclusioni, anche di quelle articolate in via subordinata.

L’appellante, quindi, per poter sentire dichiarare ammissibile il proprio atto di appello alla prima udienza e, di conseguenza, sperare nella riforma della sentenza impugnata deve indicare, sin da subito e con chiarezza, i capi oggetto di censura.

L’impugnazione, quindi, non dovrà più ingenerare dubbi né sulle parti del provvedimento che si intendono impugnare né su quelle che devono (e possono) passare in giudicato.

L’appellante deve poi evidenziare anche i capi del provvedimento che non ritiene condivisibili articolando, per ciascuno, le modifiche richieste.

Il profilo “volitivo”

Questo approccio, decisamente invasivo sulla sentenza gravata dall’appello rispetto al precedente sistema, fa nascere quello che parte della dottrina già definisce “profilo volitivo”; proprio in ragione della necessità per l’appellante di indicare chiaramente sia le parti che si vogliono impugnare, sia le modalità con cui le stesse  si vogliono modificare.

In realtà il legislatore sembra avere in qualche modo “autorizzato“ l’appellante a riscrivere la sentenza in modo per lui  puntuale e preciso, tanto da consentire al giudice di secondo grado di valutarne più agilmente la ricostruzione o, meglio, di convenire o meno sul suo nuovo contenuto.

L’ART. 345 c.p.c. e la revisio prioris instantiae

Il testo dell’articolo

L’art. 345 c.p.c. codice previgente disponeva:

Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”

Con la nuova formulazione viene soppressa la parte dell’articolo che dispone: “[…omissis…] salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero […omissis…]”

Le modifiche introdotte

Tale modifica impatta sullo strumento dell’impugnazione come revisio prioris instantiae.

L’art. 345 c.p.c. previgente, infatti, permetteva di ammettere nel secondo grado di giudizio i mezzi di prova ed i documenti che avrebbero potuto essere prodotti in precedenza, ma ritenuti indispensabili dal giudice ai fini della decisione della causa, sia quelli che la parte avesse dimostrato di non aver potuto produrre o proporre per motivi ad essa non imputabili.

Ebbene, la prima ipotesi viene completamente eliminata.

Tanto comporta due sostanziali modifiche.

La prima attiene la possibile strategia difensiva. Sarà del tutto impossibile, d’ora in poi, limitare la produzione della documentazione – già- in possesso dal primo grado di giudizio, per consentire al giudice del secondo grado una nuova valutazione del problema giuridico. Ogni documento dovrà essere prodotto già dal primo grado.

La seconda novità è immediatamente legata alla prima; ed infatti, l’immediata e completa allegazione influirà sulla verità sostanziale che, per forza di cose, sarà immediatamente disponibile nel giudizio, fin dal primo grado. Tanto agevolerà una migliore e più completa – e probabilmente più rapida – disamina della questione giuridica sin dal primo grado di giudizio, rendendo così più “semplice” il lavoro dei giudici del gravame.

L’ART. 348 bis e ter c.p.c. e la ragionevole probabilità di accoglimento

Questa è senza dubbio è la modifica più radicale apportata dalla l. 134 /2012 al sistema delle impugnazioni civili.

Il testo dell’articolo

L’articolo 348 bis c.p.c. dispone:

“Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma;

b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater.

La norma in esame prevede che il giudice d’appello dichiari inammissibile l’impugnazione quando essa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta”.

L’art. 348 ter c.p.c. che si riporta in stralcio dispone:

“[omissis…] L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza”.

Le modifiche introdotte

La novella legislativa modifica, inevitabilmente, il modus operandi degli operatori del diritto.

Nello specifico il giudice del secondo grado, prima di iniziare la trattazione deve sentire le parti ed all’esito eventualmente pronunciare il provvedimento che dichiari l’appello inammissibile per mancanza della “ragionevole probabilità di essere accolto”.

Occorre quindi comprendere quale sia il significato che il legislatore ha voluto attribuire a questa espressione.

La chiave di lettura della Corte di Appello di Roma

La Corte d’Appello di Roma, terza sezione civile con ordinanza n. 5652/2012 offre una chiave di lettura.

Il Collegio non ritiene condivisibile l’opinione sostenuta da parte della dottrina che tende ad assimilare la valutazione sommaria della ragionevole probabilità di accoglimento a quella identificata con il fumus boni iuris, che è condizione per il rilascio dei provvedimenti cautelari.

Il collegio dopo aver evidenziato i due distinti profili di giudizio a cognizione superficiale (procedimenti cautelari fondati su una valutazione meramente delibativa del materiale prodotto agli atti) e cognizione parziale (i procedimenti a contraddittorio eventuale, quale quello monitorio che si fondano sulla documentazione prodotta dal solo creditore) inquadra il “nuovo” appello tra quelli a cognizione piena, anche se semplificata, adducendo  una serie di motivazioni, anche con un parallelo con le ordinanze in sede di legittimità.

Le conclusioni della Corte di Appello

Con il nuovo assetto legislativo, il secondo grado è “chiuso” ad ogni novità sia sul piano delle allegazioni, sia sul piano delle acquisizioni probatorie; ciò comporta che il giudice  deve limitare la propria valutazione alla documentazione già acquisita ed alla verifica degli eventuali errori,  determinati ed opportunamente evidenziati dall’appellante, nella ricostruzione del fatto.

Quindi sarà vincolato agli accertamenti di fatto compiuti in primo grado e, in forza della distinzioni precedentemente evidenziate, non potrà parlarsi né “di cognizione sommaria né tantomeno di fumus boni iuris, giacché il giudice fonda la propria decisione sulla valutazione delle intere risultanze del giudizio di primo grado, destinate per lo più a rimanere ferme in quello del secondo”.

La Corte d’Appello di Roma continua e conclude il ragionamento logico-giuridico con la seguente (e condivisibile) affermazione: “insomma la cognizione in iure non è cognizione sommaria perché non può esserlo; la cognizione della ricostruzione del fatto non è di regola sommaria perché si fonda sulla valutazione dell’intero materiale acquisito in primo grado, riguardato attraverso la duplice lente della sentenza impugnata e, quindi, dei motivi di impugnazione”.

Riportando in negativo l’espressione “ragionevole probabilità di essere accolta”, si potrà ben dire che l’appello è tale da non essere accolto quando prima facie appare palesemente infondato e, quindi, talmente infondato da non meritare che ad esso siano destinate le già limitate energie del servizio giustizia.

Conclusioni

Dall’esame congiunto delle tre più rilevanti modifiche della disciplina delle impugnazioni, non si può che evidenziare l’intento del legislatore di inibire l’utilizzo incondizionato e dilatorio del giudizio di secondo grado; il tutto al fine di evitare di impegnare le Cancellerie e le Corti di Giustizia nella revisione di una sentenza di primo grado che nel 68% dei casi  si conclude con la conferma della sentenza di primo grado (cfr. Relazione della Presidenza della IV sezione civile della Corte d’Appello di Milano del 27.09.2012).

L’auspicio, quindi, è quello della concreta realizzazione degli intenti del legislatore, soprattutto alla luce degli esiti della conferenza stampa della commissaria Ue alla Giustizia Viviane Reding per la presentazione dello ‘Scoreboard’ sulla giustizia nell’Ue, ovvero del rapporto periodico per comparare l’efficacia dei sistemi giudiziari nei 27 Stati membri.

Il rapporto, pubblicato il 27 marzo 2013 dalla Commissione Europea (si cui si allega copia), rileva che in Italia occorrono circa 500 giorni in media per risolvere le cause civili e commerciali e questo, secondo il rapporto sull’efficienza dei sistemi giudiziari nazionali in Europa, ci pone al terzultimo posto dopo Cipro e Malta.

L’Italia è anche il Paese europeo con il maggior numero di cause civili e commerciali pendenti per ogni 100 abitanti, 7, il doppio del secondo in classifica (Portogallo con 3,5 cause in sospeso per 100 abitanti).

Ribaltare questa tendenza consentirebbe di far ritornare la fiducia negli investitori internazionali e, forse, di riavviare il sistema economico del Paese

Avv. Maria Serafino