La sentenza n. 3220/2026 del 16 aprile 2026 del Tribunale di Milano si segnala come una pronuncia di particolare interesse nel contenzioso bancario, poiché affronta e respinge in modo sistematico alcune delle principali eccezioni comunemente sollevate dai garanti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Il provvedimento si conclude con la piena conferma della pretesa azionata dalla cessionaria del credito, e con la declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo già ottenuto nei confronti del fideiussore.
Il primo elemento di rilievo riguarda il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale. L’opponente aveva invocato la clausola contenuta nella fideiussione che individuava il foro del luogo ove aveva sede la banca originaria, sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Pavia. Il Giudice milanese, con motivazione puntuale, ha chiarito che tale previsione contrattuale non configurava un foro esclusivo ai sensi dell’art. 29 c.p.c., mancando una espressa indicazione in tal senso. La clausola, pertanto, introduceva soltanto un foro convenzionale concorrente con gli altri previsti dalla legge. Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza dell’inammissibilità dell’eccezione, non avendo l’opponente contestato tutti i possibili criteri alternativi di competenza. Si tratta di un passaggio di notevole interesse pratico, perché ribadisce il rigore richiesto nella formulazione delle eccezioni processuali e impedisce contestazioni meramente dilatorie.
La sentenza affronta poi il tema, assai ricorrente, della decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c. L’opponente deduceva che la clausola derogatoria contenuta nella fideiussione fosse inefficace in quanto vessatoria e non specificamente approvata per iscritto. Anche sotto tale profilo il Tribunale accoglie integralmente la linea difensiva della cessionaria del credito. In primo luogo, rileva che il fideiussore rivestiva il ruolo di amministratore unico della società garantita e non poteva dunque essere qualificato come consumatore. In tale contesto, la deroga convenzionale all’art. 1957 c.c. non integra clausola vessatoria e non richiede autonoma approvazione ai sensi dell’art. 1341 c.c., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza. Inoltre, il Giudice osserva che la banca aveva comunque tempestivamente intimato il pagamento tanto al debitore principale quanto al garante contestualmente alla risoluzione del mutuo, escludendo qualsiasi inerzia. La decisione risulta particolarmente solida perché fonda il rigetto dell’eccezione sia sul piano della validità della clausola sia sul piano del concreto comportamento della creditrice.
Di notevole interesse è altresì il rigetto della consueta eccezione di nullità antitrust della fideiussione per presunta conformità allo schema ABI censurato dal provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005. Il Tribunale osserva correttamente che tale provvedimento riguardava un contesto storico e di mercato fermo al maggio 2005, mentre la fideiussione oggetto di causa era stata sottoscritta nel 2013, a distanza di otto anni. Ne consegue che l’opponente non poteva limitarsi a richiamare in via astratta il precedente provvedimento amministrativo, ma avrebbe dovuto fornire prova concreta dell’esistenza, al tempo della stipula, di un’intesa anticoncorrenziale ancora operante e della uniforme applicazione dello schema contrattuale in esecuzione di essa. In mancanza di tale dimostrazione, il semplice utilizzo di clausole analoghe non determina alcuna nullità. Il passaggio si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che tende a respingere eccezioni antitrust standardizzate e prive di adeguato supporto probatorio.
La pronuncia assume quindi particolare rilievo per gli operatori del settore bancario e NPL, poiché riafferma principi essenziali: la piena efficacia delle garanzie omnibus, la validità delle clausole derogatorie dell’art. 1957 c.c. quando il garante non sia consumatore e la necessità di una prova concreta nelle contestazioni antitrust.
Nel complesso, si tratta di una decisione ben argomentata e favorevole alla posizione creditoria, capace di costituire un precedente persuasivo in numerosi futuri giudizi di opposizione promossi da garanti sulla base di eccezioni ripetitive o meramente difensive.