Come noto, il D.P.R. che doveva dare attuazione concreta alla Tabella Unica Nazionale di cui all’art. 138 del Codice delle Assicurazioni private, in vigore dal 1° gennaio 2006, è stato emanato solo dopo una lunga attesa, durata quasi 19 anni.
Nel corso di questi anni di attesa, sono state applicate le tabelle di liquidazione del danno alla salute elaborate dai vari uffici giudiziari, con prevalente utilizzo delle tabelle elaborate ed approvate dagli Osservatori sulla Giustizia Civile di Milano e Roma.
Dopo svariati ma infruttuosi tentativi, finalmente la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e del danno morale derivante da sinistri stradali o responsabilità sanitaria, nei casi di invalidità pari o superiore al 10%, approvata dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre 2024, è stata definitivamente adottata con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, ed è entrata in vigore il 5 marzo 2025.
Il Legislatore, tramite le previsioni di cui agli artt. 1 e 5 del D.P.R., ha espressamente definito l’ambito di applicazione della nuova T.U.N., sia in relazione alla causa genetica del fatto illecito che in relazione al tempo in cui il sinistro si è verificato.
Infatti, l’art. 1, rubricato “Adozione della Tabella Unica Nazionale”, al comma 1, ne prevede l’applicazione “Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita’ conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche’ conseguenti all’attivita’ dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata”.
Il successivo art. 5 del D.P.R., disciplinante il regime transitorio, dispone che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Tuttavia, ciò non ha impedito che nella dottrina e nella giurisprudenza di merito emergessero dubbi interpretativi.
Infatti, già all’indomani dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale, alcuni Tribunali di merito hanno ritenuto applicabile la nuova Tabella anche nell’ambito di procedimenti già in fase decisionale e, dunque, aventi ad oggetto domande risarcitorie per sinistri avvenuti prima del 5 marzo 2025.
Alcune pronunce sono prive di motivazione in merito a tale scelta (vedi ad es. Trib. di Palmi, sent. del 7 marzo 2025, n. 124;); altre hanno ritenuto che non si pongano questioni di diritto intertemporale dal momento che non si sarebbe verificata alcuna “novella legislativa” soggetta al disposto di cui all’art. 11 delle Preleggi, avendo la T.U.N. sostituito le Tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell’equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa non solo come equità del caso concreto ma anche come forma di parità di trattamento. (Cfr. Trib. Perugia, sent. del 31 marzo 2025, n. 424)
Sul fronte opposto, invece, si collocano le pronunce che, in coerenza con il dettato normativo del D.P.R. 12/2025, hanno escluso l’applicabilità della Tabella Unica ai sinistri pregressi, adottando le Tabelle milanesi al fine di garantire uniformità di valutazione su tutto il territorio nazionale (cfr. Trib. Ascoli Piceno, sent. 25 marzo 2025, n. 147).
Ma non solo: alcuni Tribunali di merito hanno ritenuto applicabile la T.U.N. in via analogica, sia ai sinistri stradali e da malpractice medica verificatisi prima del 5 marzo 2025, sia ai sinistri aventi diversa genesi causale, ciò sul presupposto che la norma di diritto positivo interverrebbe su una lacuna del sistema del risarcimento del danno. (Cfr. Tribunale di Pisa, sent. del 17.07.2025, n. 709)
Su quest’ultima questione, la Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi, con orientamento ormai consolidatosi, in rifermento alle fattispecie di cui all’art. 139 cod. ass. priv., evidenziando come la previsione normativa sia da ritenere di carattere speciale e, pertanto, non suscettibile di applicazione analogica a sinistri aventi causa genetica differente.
Nel dibattito in corso è intervenuta anche una pronuncia della Cassazione che, con un obiter dictum inserito in un contesto ultroneo rispetto alla questione sottoposta al suo esame, ha affermato che all’applicazione generalizzata della T.U.N. non osterebbero “né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell’art. 5, D.P.R. n. 12/2025 circa l’applicabilità delle disposizioni ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Secondo tale orientamento, la disposizione transitoria rileverebbe esclusivamente per escludere un’applicazione diretta della T.U.N. ai sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, ma non ne precluderebbe un suo “utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)” (Cass. sent. 29.04.2025, n. 11319)
In questo contesto di incertezza interpretativa, il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 18.07.2025, n. 4915 – sentite le parti e ritenuti sussistenti tutti i presupposti richiesti dall’art 363-bis c.p.c. – ha disposto il “rinvio pregiudiziale” alla Corte di Cassazione al fine di ottenere una pronuncia che consenta di garantire uniformità interpretativa, certezza del diritto e omogeneità nella liquidazione del danno.
L’ordinanza del Tribunale di Milano n. 4915 del 18 luglio 2025 segna un punto di svolta nel dibattito sull’ambito di applicazione della Tabella Unica Nazionale e sul suo rapporto con le Tabelle milanesi, rimettendo al Supremo Consesso l’arduo compito di delineare un quadro interpretativo chiaro e coerente.
Il caso
L’attore, a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 20 febbraio 2021, conveniva in giudizio il conducente e proprietario del veicolo coinvolto, nonché la compagnia assicurativa di quest’ultimo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti. A sostegno della propria pretesa, allegava di aver riportato un’invalidità permanente quantificabile nella misura del 35%, un prolungato periodo di inabilità temporanea e un danno morale di particolare entità. Esponeva, inoltre, di aver subito un danno da cenestesi lavorativa e un significativo pregiudizio alla propria attività sportiva amatoriale, tale da giustificare la richiesta di personalizzazione del danno nella misura massima prevista dalla Tabella milanese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale eccepiva una corresponsabilità dell’attore nella causazione del sinistro e contestava l’entità del danno allegato, stimando il grado di invalidità permanente nella misura del 25%. Contestava, infine, la ricorrenza dei presupposti per la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Risultando pacifico tra le parti che l’attore, per effetto del sinistro oggetto di causa, avesse riportato lesioni superiori alla soglia del 9%, il Giudice riteneva opportuno instaurare il contraddittorio anche in ordine alla possibilità di disporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., con riguardo alla corretta individuazione dei criteri liquidatori del danno non patrimoniale. La questione posta riguardava, in particolare, l’applicabilità, nella fattispecie concreta, della Tabella milanese edizione 2024 oppure della Tabella Unica Nazionale, approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025.
Sul punto, le parti assumevano posizioni divergenti: la parte attrice invocava l’applicazione della Tabella milanese in ragione della data del sinistro, anteriore all’entrata in vigore della T.U.N.; parte convenuta, invece, sosteneva l’applicabilità di quest’ultima in via analogica.
La sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 363-bis c.p.c. per disporre il rinvio pregiudiziale
Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di tutte le condizioni di proponibilità del rinvio pregiudiziale, ritenendo che la questione oggetto di rinvio pregiudiziale:
1) è “esclusivamente di diritto” e riveste carattere dirimente ai fini della “definizione anche parziale del giudizio”, in quanto concernente l’individuazione dei criteri risarcitori applicabili, alla luce del principio di equità di cui all’art. 1226 c.c., nelle ipotesi di sinistri verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della T.U.N., ma riconducibili alle fattispecie oggetto della nuova tabella (lesioni di non lieve entità da sinistro stradale). Il Tribunale evidenzia come l’individuazione della Tabella applicabile incida in modo determinante sull’esito del giudizio poiché le due Tabelle, a parità di danno biologico permanente e temporaneo, portano a soluzioni liquidatorie sensibilmente divergenti: nel caso di specie, assumendo per semplicità che la CTU confermi i valori indicati, l’applicazione della T.U.N. condurrebbe a una liquidazione pari a € 254.015,50, mentre l’applicazione della Tabella di Milano ed. 2024 comporterebbe un risarcimento di € 275.545,00, con una differenza di oltre € 21.500,00.
2) “non è ancora stata risolta dalla Corte di cassazione”, avendo quest’ultima, tramite un obiter dictum, solo genericamente ipotizzato la possibilità di un utilizzo indiretto della T.U.N.
2) è “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”, in considerazione della moltitudine di contenziosi che sorgono ogni anno ed il cui oggetto è l’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione macropermanente.
3) presenta “gravi difficoltà interpretative”.
Gli orientamenti contrapposti illustrati dall’ordinanza
Il Giudice, dopo aver fatto una precisa ed esaustiva panoramica del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, passa ad analizzare le principali argomentazioni poste alla base dei due orientamenti contrapposti.
L’orientamento favorevole ad una applicazione generale della T.U.N.
Secondo un primo orientamento, la T.U.N., in quanto tabella approvata con atto normativo e dunque dotata di forza cogente, dovrebbe costituire il parametro ordinario per ogni liquidazione del danno biologico, sostituendosi integralmente alle Tabelle milanesi, di matrice giurisprudenziale.
In primo luogo, a sostegno di tale lettura, è stato osservato che i valori liquidatori previsti dalla nuova Tabella non si discostano in modo significativo da quelli previsti dalla Tabella milanese (ed. 2024), poiché il diverso valore base per punto percentuale viene compensato dai moltiplicatori applicati, con risultati risarcitori sostanzialmente analoghi.
In secondo luogo, secondo alcuni Tribunali, nulla osta all’applicazione in via analogica della T.U.N. non solo ai sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, ma anche a quelli aventi origine causale diversa dalla circolazione stradale o dalla responsabilità sanitaria.
Secondo questa ricostruzione, ricorrerebbero tutti i presupposti necessari per consentire il ricorso all’analogia: l’esistenza di una lacuna normativa, la somiglianza tra le fattispecie poste a confronto, l’assenza di una previsione che escluda espressamente l’analogia, nonché la non specialità della norma che si intende applicare estensivamente.
Anzitutto, viene sostenuto che la lacuna normativa sarebbe evidente, atteso che gli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni disciplinano esclusivamente talune tipologie di danno (da circolazione stradale o da malpractice sanitaria), lasciando scoperta una vasta area di ipotesi di danno alla persona priva di un parametro normativo specifico. Viene inoltre osservato che non potrebbe essere negata la somiglianza tra i postumi derivanti, ad esempio, da un trauma cranico causato da un sinistro stradale e quelli conseguenti a un evento traumatico di diversa origine (quale la caduta accidentale di una fioriera posta in bilico su un balcone).
Viene altresì rilevato che la norma che si intende applicare in via analogica non esclude il ricorso a tale metodo interpretativo. Infine, viene argomentato che gli articoli 138 e 139 non sarebbero da considerarsi norme speciali, in quanto volti a disciplinare, seppur in modo settoriale, fattispecie rientranti nell’ambito più generale del danno alla salute.
Ulteriore argomento a sostegno dell’applicazione estensiva della T.U.N. è stato individuato nell’obiter dictum contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 11319 del 29 aprile 2025, nella quale è stata prospettata la possibilità di un “utilizzo indiretto” della Tabella Unica quale parametro equitativo ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche con riferimento a sinistri anteriori alla sua entrata in vigore ovvero di differente genesi causale.
Infine, alcuni giudici di merito hanno escluso che vi sia una questione di diritto intertemporale rilevante, ritenendo che la T.U.N. non configuri propriamente una “novella legislativa” soggetta al regime di cui all’art. 11 delle Preleggi. In tale prospettiva, la Tabella normativa non introdurrebbe un nuovo diritto sostanziale, ma semplicemente sostituirebbe un parametro tecnico (quello giurisprudenziale) nella determinazione del danno, perseguendo un obiettivo di uniformità e parità di trattamento a livello nazionale.
L’orientamento contrario all’applicazione generale della T.U.N.
Di segno opposto si colloca l’orientamento che esclude l’applicabilità della Tabella Unica al di fuori dei limiti oggettivi e temporali fissati dal legislatore.
Secondo tale impostazione, la T.U.N. non può assumere portata generale, in quanto l’art. 1 del D.P.R. 12/2025 ne circoscrive espressamente l’applicazione ai soli sinistri derivanti dalla circolazione stradale o dalla responsabilità sanitaria, mentre l’art. 5 ne limita l’efficacia ai soli eventi verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.
A sostegno di questa tesi è stato osservato, in particolare, come il legislatore sia storicamente intervenuto in maniera settoriale nella disciplina del danno non patrimoniale, senza mai introdurre una regolamentazione generale e trasversale: si richiamano, in tal senso, gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, la legge “Balduzzi” (art. 3, co. 3, d.l. n. 158/2012), la legge “Gelli-Bianco” (l. n. 24/2017), fino all’art. 1, commi 17-19, della legge sulla concorrenza n. 124/2017.
In tale prospettiva, la specialità della previsione contenuta nell’art. 138 cod. ass. costituirebbe un limite all’applicazione analogica, anche in ragione della ratio legis chiaramente orientata alla razionalizzazione dei costi del sistema assicurativo obbligatorio, attraverso l’introduzione di tabelle vincolanti esclusivamente per le fattispecie coperte da obbligo assicurativo.
Ulteriore elemento valorizzato è il differimento di efficacia della T.U.N., espressamente previsto dall’art. 5 del D.P.R. e dall’art. 1, comma 18, della c.d. “Legge Concorrenza” (l. n. 124/2017), finalizzato a consentire alle imprese assicuratrici di adeguare le polizze e i premi ai nuovi parametri risarcitori, in un’ottica di sostenibilità economica per il mercato e per i consumatori.
È stato inoltre rilevato come gli obiter dicta della Corte di Cassazione, pur evocati a sostegno dell’applicazione indiretta della T.U.N., non forniscano risposte univoche o vincolanti alle questioni oggi oggetto del rinvio pregiudiziale.
Altro aspetto critico riguarda la disomogeneità dei criteri liquidatori: le differenze nei meccanismi di personalizzazione del danno non patrimoniale e nella valorizzazione dell’inabilità temporanea renderebbero le due tabelle difficilmente compatibili. Tali divergenze sono già state evidenziate dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di inapplicabilità analogica del D.M. ex art. 139 cod. ass. ai sinistri non stradali (Cass. nn. 12408/2011 e 25922/2023).
Infine, è stato evidenziato che la T.U.N., diversamente dalla Tabella milanese, prevede un risarcimento onnicomprensivo, con limiti prestabiliti alla personalizzazione. La Tabella milanese, al contrario, consente una maggiore flessibilità, ammettendo l’adeguamento del quantum in presenza di circostanze peculiari non contemplate dalla tabella (si pensi, ad esempio, al danno alla salute da fatto illecito doloso o al c.d. “danno biologico terminale”). In questa prospettiva, una pronuncia che, da un lato, estendesse l’ambito di applicazione della T.U.N. oltre i casi espressamente previsti e, dall’altro, in talune ipotesi la disapplicasse per pervenire a soluzioni risarcitorie invece consentite dalla Tabella milanese, risulterebbe logicamente incongrua e sistematicamente incoerente.
I quesiti posti alla Corte di Cassazione
In considerazione delle molteplici incertezze interpretative e nell’urgenza di un intervento chiarificatore della Corte, necessario per impedire il “prevedibile incipiente caos”, il Giudice milanese propone i seguenti quesiti:
“Se, in relazione alla controversia sub judice, relativa alla domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2024, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni private:
1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass. n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquisito una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”;
2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’osservatorio sulla giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”
Conclusioni
La pronuncia attesa dalla Corte di Cassazione assumerà un ruolo cruciale per dirimere le incertezze che attualmente caratterizzano l’ambito applicativo della Tabella Unica Nazionale e il suo rapporto con le Tabelle milanesi. Solo attraverso un indirizzo giurisprudenziale chiaro e definitivo sarà possibile garantire uniformità nelle valutazioni risarcitorie, evitare divergenze ingiustificate e prevenire il rischio di un contenzioso dilagante e paralizzante per le parti coinvolte.