Gli immobili di pregio
A distanza di circa un mese di tempo la Cassazione è intervenuta (oltre) due volte in ordine al complesso problema delle dismissioni degli Enti Previdenziali.
Le due sentenza della Cassazione
Con sent. n.13 della I Sezione (pubblicata il 20/9/13) e, poi, con sent. n. 25022/13 della II Sezione (pubblicata il 6/11/13) è stato posto fine allo stato ad un pluriennale contenzioso che in entrambi i casi contrapponeva conduttori/occupanti (quasi sempre i contratti sono scaduti da tempo) e INPS.
La tematica non può essere affrontata in modo approfondito nello spazio a disposizione.
Peraltro alcune annotazioni possono comunque essere utili se non altro per delineare alcuni aspetti (lo Studio rappresentava gli inquilini nel precedente di settembre).
Alcune annotazioni
Significativamente la stampa specializzata (Sole 24 ore, 7/11/13) ha dato notizia solo della seconda decisione, favorevole all’INPS, e non della prima, che accoglieva invece le istanze dei conduttori.
Con altrettanta approssimazione (ma viene preannunciato un approfondimento sul tema) il contenzioso viene sintetizzato con riferimento solo alla pretesa degli inquilini di ottenere lo sconto previsto dalla normativa, con esclusione degli “immobili di pregio”.
Va precisato che gli stabili di riferimento si trovano uno in Viale Parioli, a Roma, l’altro in via Fatebenefratelli, a Milano.
Senza entrare nel dettaglio è sufficiente ricordare che entrambe le collocazioni nel tessuto urbano hanno fatto includere gli immobili appunto tra quelli “di pregio”.
Tenendo conto di come la data di riferimento prevista sia stata all’epoca individuata al 31/10/2001, data entro la quale gli inquilini dovevano esprimere la loro volontà di acquistare, emerge:
– da un lato come il profilo rilevante sia anche economico
-dall’altro che la tematica sottostante, in realtà, non sia solo quella evidenziata.
La normativa di riferimento
Il tutto viene certo favorito dalla normativa (da più interventi negli anni e con tecnica poco attenta, si usano quasi come sinonimi opzione e prelazione per indicare il diritto che spetta agli inquilini).
A ben vedere, e proprio per la successione nel tempo delle leggi, il diritto ad acquistare era stato previsto a partire dal 1996 (ci riferiamo sempre agli Istituti previdenziali).
Mmentre – alla c.d. data soglia – la tematica degli immobili di pregio non esisteva, per essere stata introdotta solo in sede di conversione del decreto legge allora in vigore.
Senza entrare nella problematica posta dal (momentaneo!) trasferimento alla Società veicolo SCIP (la dismissione era stata annunciata come la più grande operazione del genere in Europa).
Gli esiti
Gli esiti sono stati almeno non soddisfacienti per tutti i contenziosi cui ha dato e continuerà a dare corso.
Sembrerebbe corretto – pur tenendo sempre conto della data soglia, ed anche dei sopravvenuti decreti identificativi degli immobili di pregio – consentire sempre la acquisizione ai valori vigenti all’ottobre 2001 (pur se senza sconti) e non a quelli successivamente individuati dal cedente.
Ha poco senso aver disposto normativamente una dismissione – del resto il transito alla SCIP conferma l’intento di vendere – ed individuato una data limite per poi pretendere di alienare a prezzi di anni successivi.
Beninteso ogni controversia fa storia a sé, ma ove sia stato chiesto comunque (in via subordinata, in linguaggio tecnico) il trasferimento giudiziale anche a quei valori la cessione deve e dovrà avvenire.
Più delicata è la situazione di quanti avessero solo preteso il trasferimento ai valori originariamente indicati – il legislatore era partito con riferimento alla rendita catastale – per la nota efficacia del giudicato.
Resta il dato per cui non è possibile che si venga considerati decaduti da un’offerta che facesse riferimento a valori più elevati rispetto a quelli – anche senza sconti, lo si ripete – in vigore al 31/10/2001.
Da ultimo va considerato come – sulla base dei precedenti ad oggi emersi in sede di legittimità – appaia prematuro un intervento delle Sezioni Unite (non sembra infatti esistano reali contrasti tra le pronunce di quelle semplici, chiamate a decidere così diversi anche in relazione alle domande), che in ogni caso porterebbe indubbia chiarezza.