Segnaliamo che il 20 ottobre 2012 è entrato in vigore il Decreto Legge n.179, introduttivo di alcune novità rilevanti in materia assicurativa (artt. 21-24).
L’impatto di tali previsioni normative induce ad una segnalazione tempestiva dei principali interventi, che sono di immediato interesse per tutte le Compagnie di Assicurazione.
Riservandosi un più ampio approfondimento alla conversione, lo Studio ritiene doveroso sottolinearne due.
Sono, infatti, evidenti le conseguenze che deriveranno dalla approvazione – ma il decreto è già in vigore – sia in termini gestionali, sia con riferimento alle ricadute economiche nella valutazione dei rischi.

Prescrizione

L’art. 22, comma 14°, sostituisce il secondo comma dell’art. 2952 c.c. con la seguente dicitura “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
Il termine prescrizionale, dunque, viene elevato a dieci anni, essendosi ritenuti insufficienti i due anni previsti dalla legge n.166 del 27 ottobre 2008.
Interessanti i profili intertemporali: per i diritti già prescritti anteriormente all’entrata in vigore del decreto non troverà applicazione la nuova normativa.
Potrebbero emergere, invece, delle criticità in relazione a quelli sorti in epoca anteriore e non ancora “estinti” per prescrizione.
Pur in assenza di un’espressa previsione a riguardo, si ritiene che la nuova disciplina vada estesa anche ai termini in pendenza, non ancora spirati all’entrata in vigore del decreto.

Divieto di rinnovo tacito

L’art. 22 comma 1°, al fine di escludere comunque il rinnovo tacito delle polizze assicurative, introduce il nuovo art. 170-bis nel Codice delle assicurazioni private che recita “il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’art. 1899, primo e secondo comma, del codice civile”.
Tali disposizioni si applicheranno anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.
Le clausole di tacito rinnovo, previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, saranno soggette alla nuova normativa a partire dal 1° gennaio 2013.
Sarà onere delle imprese di assicurazione comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della suddetta tipologia di clausola, con congruo anticipo rispetto al termine originariamente pattuito per l’esercizio della facoltà di disdetta e con qualche problema per la protratta (15 giorni) efficacia della polizza.
Occorrerà, dunque, attendere la legge di conversione per verificare l’integrale conferma del testo o l’introduzione di eventuali modifiche.

Avv. Andrea Boldrini