La nuova norma

In materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni si segnala l’esistenza di una norma contenuta nell’art. 48 bis, introdotto nel corpus del DPR 29 settembre 1973 n. 602 dal Decreto Legge del 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito in legge n. 286 del 24 novembre 2006), che impone alle stesse e alle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori ad euro 10.000,00, di attivare una procedura di verifica volta ad accertare se risultino inadempimenti, a carico del beneficiario del pagamento stesso, presso Equitalia S.p.a.
Il comma 2 del citato articolo 48 bis, opera poi un rinvio ad un’apposita norma di natura regolamentare per la disciplina delle modalità con le quali attuare in concreto il controllo previsto.

L’introduzione alla nuova norma

Tale norma è stata introdotta con Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 il quale le ha specificate stabilendo che, qualora la Pubblica Amministrazione debba procedere al pagamento di un importo superiore ad euro 10,000,00, ha l’obbligo (per attivare la procedura di verifica) di inoltrare apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.a. (società controllata da Equitalia S.p.a.) in qualità di impresa a cui è affidata la gestione  delle attività informatiche condivise tra gli agenti di riscossione.

L’ipotesi di adempimento

Nell’ipotesi in cui la stessa non riscontri alcun inadempimento a carico del soggetto, ovvero in caso di mancata risposta nel termine di 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta, il soggetto pubblico può procedere al pagamento in favore del beneficiario.

L’ipotesi di inadempimento

Nell’ipotesi in cui, invece, Equitalia Servizi dovesse riscontrare un inadempimento a carico del beneficiario del pagamento, la norma in esame prevede che la stessa deve darne tempestiva comunicazione al soggetto pubblico, indicando – altresì – l’ammontare del debito, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. A questo punto, Equitalia Servizi ha a disposizione 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione, per procedere alla notifica dell’ordine di versamento. In questo caso il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario – fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato – direttamente all’agente di riscossione e a versare al creditore (solo) l’eventuale differenza. Decorso il termine di 30 giorni senza che il competente agente di riscossione abbia notificato l’ordine di versamento, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Le specificazioni del decreto

Naturalmente, trattandosi di una ipotesi seppur particolare (stante la possibile non coincidenza dei titolari delle relative obbligazioni) di compensazione legale, che in quanto tale opera automaticamente, è necessario che i debiti verso Equitalia siano certi, liquidi ed esigibili.
A tal fine il decreto in esame specifica che per inadempimento deve intendersi il mancato assolvimento del beneficiario nel termine di sessanta giorni dell’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, relative a ruoli consegnati agli agenti di riscossione a decorrere dal primo gennaio 2000.

Conclusioni

La norma ha la prerogativa – costituendo una deroga all’ordinario procedimento di esecuzione presso terzi – di aver ideato un meccanismo che consente all’Erario di agire con la massima celerità ed efficacia rendendo impossibile qualsiasi azione dilatoria da parte del debitore.
Andranno però attentamente valutate le conseguenze della previsione sul piano operativo per la, possibile, sovrapposizione con i mezzi di opposizione del debitore erariale contro le cartelle.

Avv. Barbara Vigliar