Costituisce fatto notorio e consolidato la circostanza che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscano punto di riferimento per tutti gli operatori della giustizia e per la stessa giurisprudenza (Cassazione civile 07/06/11 n. 12408; Cassazione civile 09/06/20 n. 10924).
Tuttavia, in caso di quantificazione del danno parentale, la forbice prevista dalle tabelle milanesi e l’eccessiva genericità (quasi assenza) dei criteri per poterne determinare il minimo od il massimo, oppure una “salomonica” via mediana, è apparso in contrasto proprio con l’elemento che, invece, ne ha da sempre costituito il punto di forza: l’esigenza di uniformità di trattamento nei giudizi aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno biologico.

Ne è scaturito un contrasto, a mio avviso apparente, in seno alla stessa sezione della Cassazione, emerso in due recenti sentenze di poco successive cronologicamente.
Nella prima di questa la Suprema Corte pare implicitamente evidenziare e riconoscere la valenza della tabella romana (Cassazione civile 21/04/21 n. 10579), affermando l’inadeguatezza della tabella milanese per il risarcimento del danno parentale, vista l’assenza “di un sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione salvo l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Nella seconda (Cassazione civile 05/05/21 n. 11719) ne ha invece riaffermato il valore rigettando, sempre in caso di risarcimento del danno parentale, un motivo di ricorso fondato proprio sulla genericità della tabella milanese (utilizzata nel caso concreto dal giudice del merito) rispetto a quella romana che, invece, “consentirebbe di prevedere esattamente il quantum risarcibile sulla base di una adeguata ponderazione di tutte le circostanze del caso concreto: età della vittima e del congiunto, convivenza

A ben vedere, tuttavia, tale contrasto è apparente. Addentrandoci nella motivazione della seconda sentenza, infatti, si osserva che a fondamento della declaratoria di infondatezza del motivo di ricorso, il giudice di legittimità pone l’adeguata motivazione da parte del giudice del merito “a supporto della scelta adottata e della determinazione specifica del danno con riferimento ai soggetti cui è stato riconosciuto, contemperando in maniera equilibrata l’età della vittima e dei superstiti, l’intensità del vincolo familiare e le grandi sofferenze provate da questi ultimi; di conseguenza nulla può essergli rimproverato, tantomeno di non avere adottato le tabelle di Roma pure astrattamente applicabili, essendo dette tabelle assimilabili ai precedenti giurisprudenziali che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni, come tali non vincolanti il giudice chiamato ad esplicitare il suo potere di valutazione equitativa”.

La riflessione che ne scaturisce è dunque che in tema di risarcimento del danno parentale, per la perdita di un congiunto, sia essa dipesa da incidente stradale (caso di cui alla sentenza 21/04/21 n. 10579) ovvero da responsabilità medica (caso di cui alla 05/05/21 n. 11719), il giudice è chiamato a valutare adeguatamente, innanzi tutto, le circostanze oggettive e soggettive del caso, parametrandole ai valori tabellari.

Il che impone, agli altri operatori del diritto, avvocati in primis, di ben allegare e dimostrare tali circostanze.

Certo è che, in assenza del sempre auspicato intervento legislativo, se il fine fondamentale è rappresentato dalla esigenza di garantire quanto più possibile l’uniformità di trattamento nei giudizi aventi ad oggetto la domanda di risarcimento anche del danno parentale, prevedere una tabella che risponda al dictum della cassazione 21/04/21 n. 10579 appare di certo più confacente allo scopo.

 

Avv. Gianfranco Baroni