Si segnala la recentissima pronuncia del 25 marzo 2025 del Tribunale di Latina nel giudizio RG 1436/2024 che ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto escludendo la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. nell’ipotesi di mancata proposizione di domanda giudiziale contro il debitore, ritenendo idonea la semplice richiesta di pagamento rivolta ai fideiussori, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta.

Pertanto, è valida la deroga pattizia con cui i fideiussori si impegnano a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, impedendo la decadenza ex art. 1957 c.c. anche solo con un’intimazione stragiudiziale, prescindendo dall’esperimento di un’azione giudiziaria.

Con tale decisione il giudice dell’opposizione, accogliendo le difese dello studio FGA, ha fatto corretta applicazione del principio richiamato dalla Sez. III civile della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 835 del 13.01.2025:

Gli ermellini hanno, infatti, statuto che “Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell’art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un’istanza giudiziale […] è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l’osservanza dell’onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un’azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).”

Si riduce, quindi, notevolmente il rischio della caducazione della fideiussione in tutte le cause dirette a far valere la nullità delle sue clausole che violano le norme antitrust.

[/dflip