L’assicuratore può negare la manleva senza avere prima chiesto l’annullamento del contratto. La conferma della Corte di Cassazione n. 7890 del 25 marzo 2025
IL FATTO
L’attrice chiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità professionale della propria commercialista e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni derivanti dalle sue inadempienze professionali.
La professionista si costituiva in giudizio chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa le proprie compagnie assicurative, le quali eccepirono tutte l’inoperatività delle polizze per diverse ragioni.
Il Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava le tre compagnie a manlevare la professionista assicurata.
Due delle tre Compagnie chiamate in causa impugnavano la sentenza di primo grado e la Corte d’Appello di Lecce, accogliendo i gravami proposti, condannava la professionista al risarcimento dei danni nei confronti della cliente ma rigettava la domanda di manleva dalla prima svolta nei confronti delle proprie assicurazioni con particolare riferimento, per quanto di nostro interesse in questa sede, ad una diversa interpretazione dell’art. 1892 c.c. che veniva confermata successivamente anche dalla Corte di Cassazione.
IN DIRITTO
L’art. 1892 c.c. impone all’assicurato di dichiarare tutte le circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del rischio da parte dell’assicuratore. In caso contrario quest’ultimo ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto o a ridurre l’indennizzo.
Nel caso di specie non è stata ritenuta condivisibile l’interpretazione fornita dal Tribunale secondo il quale la Compagnia può legittimamente rifiutare l’indennizzo di un sinistro, in caso di dichiarazioni reticenti o mendaci, solo previo tempestivo esperimento dell’azione di annullamento del contratto.
Infatti, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la volontà di esercitare il potere di annullamento del contratto nel termine di tre mesi non sussiste se il sinistro si verifica prima del decorso di tale termine oppure prima che l’assicuratore venga a conoscenza del contenuto reticente delle dichiarazioni rese dall’assicurato (Cass. Ord. 11905/2020, Cass. Ord. 1166/2020, Cass. Sent. 12831/2014).
La Suprema Corte, con Ordinanza dello scorso 25 marzo 2025, ha confermato il predetto orientamento giurisprudenziale ritenendo che nessuna omissione di denuncia nel termine di cui all’art. 1892 co. 2, c.c. possa essere addebitata alla società assicuratrice.
È infatti è stato accertato nel corso del giudizio che l’assicurata fosse già consapevole, al momento della stipula del contratto assicurativo, di aver arrecato danno alla propria cliente; al contrario, la Compagnia ha avuto contezza dell’inadempimento professionale solo con la notifica dell’atto di citazione con conseguente applicabilità del terzo comma dell’art. 1892, a norma del quale, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi di cui al secondo comma, l’assicuratore «non è tenuto a pagare la somma assicurata».
In sintesi, la pronuncia sottolinea che l’assicuratore può rifiutare l’indennizzo invocando la violazione degli obblighi informativi da parte dell’assicurato, senza essere vincolato al termine di tre mesi previsto per l’annullamento del contratto, soprattutto quando il sinistro è avvenuto prima che l’assicuratore fosse a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.