Su Italia Oggi del 4/6/14 viene divulgata la presentazione, da parte di Confedilizia, del progetto “Pronto casa” destinato ai comuni.

E’ interessante notare, e lo evidenziano sia il Presidente che il Segretario generale, che la possibilità discende direttamente da una previsione (art.1 c 3 L. 431/98) della novella sulle locazioni in vigore da oltre 15 anni; ma, allo stato, del tutto sottoutilizzata.

Va ricordato che proprio nell’art. 1, della riforma allora dettata per gli usi abitativi, sono contenute – oltre alla previsione della forma scritta (ancora non estesa agli usi diversi, se non indirettamente, attraverso il requisito della registrazione, art.1 c.346 L.311/04) tutte le ipotesi sottratte alle regole del ’98.

Così, accanto agli immobili accatastati A/1, alle ville e castelli (lett. a) , sono lasciate alle libere pattuizioni dei contraenti sia le costruzioni derivanti da edilizia residenziale pubblica (lett. b), sia gli alloggi locati solo per finalità turistiche (lett. c), sia – appunto – le locazioni che possano risultare necessarie, ad esempio, agli enti locali (conduttori) per soddisfare esigenze abitative (di carattere transitorio, si specifica).

Lasciare alle parti la libertà di scegliere l’ammontare del canone e – soprattutto – la durata dei singoli contratti (per i quali viene fatto espresso rinvio alle norme degli artt. 1571 sgg cc) equivale a consentire l’utilizzo di un mezzo molto flessibile e, cosa oggi ancora più importante, destinato a ridurre notevolmente l’onere economico per ogni nucleo familiare da assistere.

Beninteso se la scelta di tali contratti consentirà – de futuro – importanti risparmi, molto più complesso sarà il tentativo di riconvertire –  adattandole  –  le locazioni attuali; relative   ad immobili locati in blocco, da molti anni, in condizioni di manutenzione spesso precarie, per la totale assenza di quella ordinaria che competeva/compete ai comuni che hanno concluso quei contratti.

La disdetta di questi rapporti tanto risalenti nel tempo dovrebbe comportare – ma gli enti locali non sembrano rendersene conto – un obbligo di riconsegna degli stabili “liberi” e in condizioni almeno parametrabili a quelle in essere all’epoca della stipula dei contratti; in difetto è facile immaginare a quanti contenziosi si andrà incontro e con quali oneri per la collettività.

Per converso ipotesi di sgombero, atteso il numero di persone coinvolte, oggi sembrano da escludere.

Vedremo se sarà possibile, almeno, avviare da subito un graduale cambiamento che valorizzi contratti conclusi, ex art.1 c 3, per tempi certi, con esborsi più contenuti, a vantaggio di singole famiglie.