L’ordinanza della Suprema Corte
Con l’ordinanza cui si fa riferimento la Suprema Corte, confermata la “Mala Gestio” dell’assicuratore, ha cassato la decisione con la quale, per il risarcimento dei danni subiti da una minore e causati dal conducente di vettura assicurata con compagnia in l.c.a. -oltre al proprietario, al conducente della stessa e all’assicuratore e per esso l’impresa designata dal F.g.v.s.- era stata condannata quest’ultima sia al pagamento di una somma ultra massimale (in aggiunta a quanto gia’ liquidato in primo grado) sia alla restituzione all’assicurato delle somme eventualmente versate in eccedenza.
La decisione della Corte di Appello di Roma era stata, giustamente, gravata al fine di ottenerne la revisione per la corretta e separata individuazione delle voci e dei relativi importi riconducibili all’accertata “Mala gestio” da quelli dovuti per sorte; con indicazione del dovuto da parte della stessa ricorrente Compagnia nella rivalutazione del massimale assicurato oltre agli interessi maturati sulla somma non corrisposta.
Il criterio per accertamente della responsabilità
Il criterio per l’accertamento della responsabilità per “Mala Gestio” è stato confermato, anche in sede di legittimità, nella circostanza obiettiva del lasso di tempo intercorso tra il sinistro e la corresponsione delle somme (nel caso, circa vent’anni), di per sè indice di inadempimento grave ed ingiustificabile.
La Suprema Corte ha, quindi, accolto i motivi del ricorso per il profilo attinente la mancata distinzione dell’importo nelle separate e distinte voci di risarcimento, confermando l’individuazione di quelle riferibili alla “Mala gestio” nella rivalutazione monetaria del massimale e degli interessi maturati sulle somme non corrisposte; sempre con possibilità di liquidazione di danno ulteriore da ritardo, ove dimostrato dal danneggiato.
L’autonoma causa di responsabilità della Compagnia nei confronti dell’assicurato, ha precisato la Corte, non può comunque venire svincolata dal limite della sua obbligazione, integrante un debito di valuta con il limite del massimale di polizza. In caso di incapienza, la responsabilità deve quindi correlarsi solo alle conseguenze negative provocate dal ritardo e, quindi, interessi e rivalutazione, escludendo la possibilità della liquidazione del danno integrale e complessivo, ove lo stesso superi il massimale di polizza.
Conformità con un consolidato orientamento giurisprudenziale
La pronuncia e’ conforme ad un consolidato orientamento (Cass. nn. 19919/08 e 21744/06, entrambe in Rep. Foro It. relative annate, v. Assicurazione (contratto) rispettivamente ai nn. 184 e 257).
Per l’esame delle ipotesi di “Mala Gestio impropria”, che espone l’assicuratore nei confronti del danneggiato oltre che nei confronti dell’assicurato, nella nota redazionale vengono segnalati precedenti in Cass.nn. 15397/10; 23850/08; 22883/07; 21744/06; tutte in Rep. Foro It. le prime tre nell’annata 2008, l’ultima nel 2007, tutte nella v. Assicurazione (contratto) rispettivamente ai nn.197, 161, 186, 257.