Le competenze legittimamente esercitabili da un avvocato vengono individuate dalle disposizioni della Legge Professionale (art.2 della L. 247\2012).

In breve, possono riassumersi nella tutela dei diritti dei cittadini nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali e nella consulenza e assistenza legale.

L’attività che si rende al cliente senza adire un giudice si concreta, quindi, in un chiarimento e\o una indicazione in ordine alla possibilità di veder tutelato un proprio diritto (consulenza), oppure nel gestire la fase in cui vi sia già una contrapposizione tra il diritto del cliente e quello di un altro soggetto, senza che sia ancora instaurato un contenzioso innanzi ad una autorità giudiziaria o ad un arbitro, o la partecipazione ad una qualsiasi procedura, pubblica o privata (assistenza).

 

Quando si rilascia la procura alle liti?

La procura “ad litem” è un negozio unilaterale rilasciato dal cliente, che in questo modo investe il difensore del potere di rappresentarlo in giudizio dinanzi ad un organo giurisdizionale, per esempio il Tribunale.

Il conferimento di poteri rappresentativi nel giudizio ha, quale suo presupposto, un contratto d’opera intellettuale (art.2222 c.c.) con il quale viene regolamentato il mandato (art. 1703 c.c.) tra cliente e legale.

Quando e come si stipula un contratto di patrocinio legale (in breve mandato)?

  • L’incarico può avere sia forma di contratto orale o scritto;
  • L’oggetto del mandato è un parere o la soluzione di una questione giuridica (l’attività da svolgere è limitata all’oggetto concordato o al suo naturale sviluppo) sulla tutela di un diritto;
  • Per l’attività resa il professionista ha diritto ad un corrispettivo, a meno che non venga concordata la gratuità dell’opera;
  • il costo della prestazione dev’essere comunicato con un preventivo in forma scritta (art. 13 L. 247\2012);
  • l’Avvocato deve impiegare i mezzi tecnici idonei a realizzarla (a prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo prefissato);
  • l’incarico dev’essere svolto secondo il dovere di diligenza media previsto dall’ 1176comma 2 del c.c. e con perizia e prudenza propria dell’attività che si svolge (Cass. N. 22849/17, Cass. N. 8863/2011).

Per effetto del contratto, il soggetto committente della consulenza o assistenza risulta creditore della prestazione professionale, mentre il legale diventa debitore dell’opera intellettuale.

La Corte di Cassazione (Ord. n. 36336 del 23/11/2021), ha confermato che il compenso per una consulenza non grava sul titolare dell’interesse perseguito, ma su chi ha conferito l’incarico.  Nell’occasione esaminata, ad un’avvocato era stato chiesto di predisporre alcune bozze contrattuali la cui revisione era stata delegata ad altro Collega, senza che il Cliente lo avesse autorizzato.

Il pagamento del compenso, in questo caso, non può gravare sul Cliente. Questi i due principi enunciati:

  • nel contratto di prestazione d’opera, il creditore dell’attività legale (obbligato al pagamento del compenso) è colui che attribuisce l’incarico in nome proprio o, attraverso una procura, tramite altro soggetto;
  • ma, ove il conferimento da parte del terzo avvenga senza autorizzazione, il soggetto titolare dell’interesse perseguito dall’attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del legale (Cass. 4489/2010; Cass. 7926/2004; Cass. 21522/2019).

 

Si può avere una procura alle liti senza un mandato sottostante?

No. Si può avere mandato senza procura alle liti ma mai il contrario.

Vero è che ad un contratto di mandato non sempre segue una procura alle liti, in quanto la consulenza può esaurirsi nella sola fase stragiudiziale (con il rilascio di un parere o la soluzione del problema senza ricorso all’autorità giudiziaria), oppure perché all’esito della disamina e della soluzione prospettata il Cliente decide di non intraprendere alcuna azione giudiziaria.

Se invece il cliente propende per l’assistenza giudiziale, il mandato difensivo dev’essere seguito dal conferimento di una procura alle liti.

Se il mandato è stato formalizzato oralmente mentre la procura alle liti risulta redatta in forma scritta, secondo le prescrizioni dell’art. 83 c.p.c., non vuol dire che essa sia stata rilasciata senza mandato o che da essa derivino i diritti e gli obblighi contrattuali.

In Cass. N. 8863/2021 è trattato un caso in cui il Cliente lamentava la mancata proposizione del giudizio e il legale contestava di non aver mai ricevuto la procura; venuta a mancare la prova del rilascio di procura (inammissibile la prova orale) è stato invece accertato il conferimento del mandato, che non necessitava di tale formalità.

 

Le parti del contratto di patrocinio coincidono sempre con quelle della procura alle liti?

In generale, visto che la funzione cui è preposta la procura alle liti è il patrocinio difensivo -conseguente al contratto di mandato – salva diversa prova, si presume la coincidenza tra i due soggetti (mandante e patrocinato) e che la parte che conclude il mandato con il legale, attraverso la procura alle liti conferisca anche l’incarico di difesa giudiziale (Cass. n. 6808/2019; conf. Cass. n. 4959/2012; Cass. n. 24010/2004).

 

Le parti del contratto di patrocinio coincidono sempre con quelle della procura alle liti?

Ci sono ipotesi in cui i soggetti dell’uno e dell’altro istituto non coincidono?

 

  1. Il mandatario ed il nominato procuratore non coincidono (legali diversi).

Il Cliente può concludere con un legale il contratto di mandato professionale ma conferire procura alle liti a soggetto diverso.

Le situazioni da cui può scaturire questa divergenza sono diverse:  l’incarico affidato ad un legale può essere di più ampia portata, dove la difesa nel processo è solo una parte dell’attività da espletare.

Si pensi ad un mandato che comprenda la tutela di più diritti di un unico soggetto e per uno di essi necessiti una difesa giudiziale in una particolare area specialistica: il legale che cura gli interessi del soggetto potrebbe indicare per la difesa giudiziale (per esempio in campo lavoristico, amministrativo o tributario) un altro collega.

Il Cliente si affida allora alla consulenza e assistenza di un legale, che individua la necessità di avvalersi della rappresentanza in giudizio di un collega diversamente specializzato per materia.

Oppure un mandato professionale per la consulenza e assistenza che comporti una domanda giudiziale – da svolgere o a cui resistere – in altro circondario, con la conseguente necessità di nominare un difensore in loco.

In questi due casi, dunque, il Cliente è il medesimo, ma il legale a cui conferisce la procura alle liti può non risultare parte dell’obbligazione contrattuale a rendere la prestazione professionale.

Le problematiche più frequenti che derivano da tali tipologie riguardano il riconoscimento di compensi, che in questi casi per il Cliente possono risultare duplicati rispetto alle aspettative del Cliente ove tale aspetto dell’attività (il compenso del legale che si occupa della rappresentanza giudiziale) non sia disciplinato nell’incarico.

  1. Il Cliente del contratto di patrocinio è diverso dalla parte che rilascia la procura alle liti (Il cliente non coincide con la parte nel giudizio).

Anche la diversa ipotesi di un difetto di coincidenza tra la parte del mandato (colui per il cui conto si svolge attività, ex art. 1703 c.c.) e il soggetto sui si conferisce procura alle liti, è ugualmente configurabile nella pratica.

Ciò accade quando il contratto è siglato con un soggetto che affida il patrocinio al legale nell’interesse di un terzo (si pensi, nell’ambito dello stesso nucleo familiare, i rapporti con il legale vengono tenuti dal figlio nell’interesse del padre titolare del diritto) il quale rilascia procura alle liti solo nell’eventualità di attività giudiziale da espletare (cfr. Cass.  n. 6905/2019; Cass. n. 14276/2017; Cass. n. 184450/2014; Cass. n. 13963/2006; Cass. n. 7926/2004);

Oppure, in virtù di un contratto sottostante: per es. l’assicuratore che incarica il proprio legale di tutelare in giudizio i diritti propri e del garantito, mediante conferimento di procura alle liti rilasciata da quest’ultimo.

In questi casi, preliminarmente va verificato se l’interesse delle due parti (il mandante e la parte effettivamente rappresentata in giudizio) siano effettivamente coincidenti.

 

Quali sono gli effetti del rilascio della procura alle liti?

Con il rilascio della procura alle liti, la parte conferisce al difensore tutti i poteri processuali per svolgere l’attività nel suo interesse (a meno che dalla legge espressamente riservati alla parte stessa).

L’altro importante effetto che deriva dalla procura alle liti è che l’attività svolta con il suo rilascio è direttamente riconducibile alla parte assistita e su di essa riversa gli effetti giuridici (cfr., al proposito, Cass. n. 2321/2015).

Ad ogni buon conto il rilascio può avvenire sia con una procura generale, che conferisce al difensore il potere di rappresentare il cliente, come attore o convenuto, in tutte le cause in cui sarà parte; sia con una procura speciale con rappresentanza soltanto per una o più liti, determinate o meno.

Nel caso in cui la parte che ha sottoscritto la procura alle liti disconosca la propria firma e venga accertata giudizialmente la non autenticità della firma, il conferimento dei poteri si ha come mai conferito.

In Cass. n. 25088/2021 è stato esaminato un caso in cui è stata disconosciuta la firma apposta alla procura dell’atto introduttivo. La situazione ha determinato l’inammissibilità della domanda proposta per difetto di rappresentanza tecnica nel processo in quanto si è ritenuto che la procura alle liti non fosse stata mai rilasciata. Il legale che aveva utilizzato la firma apocrifa, a fronte del disconoscimento, non ha ritenuto di voler utilizzare il documento per ottenere la verifica della firma autenticata ed è’ stato condannato alla refusione delle spese di lite.

Avv. Michele Sprovieri