Il vantaggio ingiusto e la soggezione indipendente dalla sfera di controllo dell’assicurato, rilevano ai fini della immeritevolezza, con ampia citazione di precedenti in qualche modo assimilabili, sulla base di parametri costituzionali. Nota a Cassazione, Sez III, n. 10506 del 28.04.2017.
1. La Massima
“La clausola (cd claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile ospedaliera, che preveda la copertura solo se tanto il danno quanto la richiesta risarcitoria del terzo avvengano nel suo periodo di durata, è un patto atipico immeritevole di tutela ex art 1322, II c. cc; perché realizza un vantaggio sproporzionato ed ingiusto per l’assicuratore e pone in una condizione di soggezione indeterminata e incontrollabile l’assicurato”
2. La posizione della III Sezione rispetto alla soluzione delle Sezioni Unite 2016
La decisione sembra porsi in consapevole – ma negato – contrasto con i noti, recenti interventi delle SS UU (il riferimento è fatto alla sentenza n. 9140 del 6/5/16).
La immeritevolezza viene rilevata, ed è ampia la citazione di precedenti in qualche modo assimilabili, sulla base di parametri costituzionali, con particolare riferimento – rispettivamente – al vantaggio ingiusto ed alla soggezione indipendente dalla sfera di controllo dell’assicurato.
2.1. Le conseguenze della problematica sul mercato della rc professionale
Per il rilievo della decisione, in un mercato – si pensi al DM del 2016 per gli avvocati – che conosce ormai solo polizze “claims” per la responsabilità civile, la segnalazione immediata si impone; salvo tornare più ampiamente in altra occasione su problematiche che sembravano risolte.
2.2. La rilevanza della fattispecie concreta
Una, doppia, precisazione può essere però fatta fin da ora. Da un lato la massima (tratta quasi letteralmente dal principio di diritto) fa un riferimento non preciso alla fattispecie concreta:
- nel caso esisteva anche una retroattività;
- magari era troppo limitata perché triennale, comunque potenzialmente in grado di incidere sul sinallagma.
3. La posizione del legislatore
Dall’altro, tornando a quelle degli avvocati, è da ritenere che una retroattività illimitata è prevista dal ricordato D M.
Il succedersi di polizze dello stesso tipo (che opereranno fino a dieci anni dalla cessazione dell’attività, è un po’ il modello notarile) potrà far avere la certezza – in ogni sede – della validità di un contratto.
Tuttavia il contratto (sottolinea la sentenza, ma deliberata ante L. 8/3/17 n. 24) resta solo commercialmente ‘tipico’.
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