L’entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012 recante disposizioni urgenti sulla concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ha abrogato le tariffe professionali senza tuttavia indicare dei parametri o degli indici alternativi ed ha creato, di fatto, un vuoto normativo per l’autorità giudiziaria chiamata a liquidare i compensi dei professionisti.
L’art. 9 della normativa in parola, infatti, prevede che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.”
Nelle more della emanazione del Decreto del Ministero della Giustizia, non sussistendo alcuna disciplina transitoria, il Presidente del Tribunale di Roma (come altri) ha emanato la direttiva attraverso la quale suggerisce ai magistrati di prendere come riferimento nella liquidazione delle spese di giudizio la previgente tariffa professionale degli avvocati. Il Tribunale di Roma, in applicazione di quanto disposto e suggerito, con la pronuncia n. 3800/2012, ha, quindi, opportunamente utilizzato, quale criterio orientativo di riferimento, il valore ricavabile dalle previgenti tariffe professionali Nello specifico, infatti, nel procedimento in cui è stata resa la sentenza in parola – il valore di causa superava abbondantemente il milione di euro – il Giudicante ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore degli attori in euro 6.000,00 per diritti ed euro 30.000,00 onorari e degli altri chiamati ed intervenuti in euro 4.000,00 per diritti ed euro 15.000,00 per onorari, in entrambi i casi oltre IVA e CPA e rimborso forfetario, proprio richiamando il predetto orientamento.
Si consideri che (ci si riferisce ai soli onorari) la forbice della vecchia tariffa sarebbe stata tra euro 10.900,00 (minimo) ed euro 27.145,00 (massimo).
Avv. Maddalena Martino